Sentenza del 04/07/2025 n. 18267 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha impugnato la cartella di pagamento relativa all’imposta di successione, contestando che l’Ufficio avesse calcolato il tributo sulla sola dichiarazione originaria del 12 maggio 2014, senza considerare quella integrativa e modificativa del 4 dicembre 2014. Quest’ultima correggeva i valori di alcuni beni dell’asse ereditario e indicava una detrazione d’imposta omessa, oltre a documentare il pagamento in Francia dell’imposta relativa a un immobile situato in quello Stato. Il ricorrente ha inoltre contestato la legittimità della riscossione senza una nuova liquidazione e un nuovo avviso, l’onere della prova, l’ammissibilità delle censure relative agli atti presupposti e l’omessa pronuncia sulla carenza di motivazione della cartella.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi cinque motivi, esaminati congiuntamente, e ha dichiarato assorbito il sesto. Ha stabilito che la dichiarazione del 4 dicembre 2014, poiché apportava modifiche sostanziali alla precedente, doveva essere considerata una nuova dichiarazione di successione ai fini della liquidazione. L’Ufficio era quindi tenuto a considerare entrambe le dichiarazioni, riliquidare l’imposta e notificare un nuovo avviso; invece, il ruolo e la cartella notificata il 15 dicembre 2015 si fondavano sull’avviso del 20 aprile 2015, basato sulla dichiarazione iniziale. La Cassazione ha cassato la sentenza della CTR del Lazio n. 6123/2022 e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario e annullando la pretesa impugnata. Spese di merito compensate; l’Ufficio è stato condannato alle spese di Cassazione, liquidate in 5.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 33, comma 1, del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni)
L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3, nonchè dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione.
La liquidazione deve considerare le dichiarazioni integrative o modificative presentate prima della notifica dell’accertamento d’ufficio. Se tali dichiarazioni incidono sostanzialmente sui dati rilevanti per il tributo, l’Ufficio deve procedere a una nuova liquidazione e adottare un nuovo avviso.
Massime di principio
- Una dichiarazione di successione che corregge in modo sostanziale i valori dei beni ereditari o indica detrazioni omesse non è una mera comunicazione priva di effetti: deve essere considerata nella liquidazione dell’imposta.
- Se una dichiarazione integrativa o modificativa è presentata prima della notifica dell’accertamento d’ufficio, l’Amministrazione deve tenerne conto e, quando cambia la base imponibile o il tributo, emettere una nuova liquidazione e il relativo avviso.
- La riscossione non può fondarsi su un avviso calcolato esclusivamente sulla dichiarazione originaria quando una successiva dichiarazione sostanziale, tempestivamente presentata, l’ha modificata. In tale situazione gli atti di riscossione basati sull’avviso non aggiornato sono illegittimi.
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