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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01594/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 11/09/2025 che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Gela di reiezione dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare (arresti domiciliari). Il ricorrente contestava: 1) errori di motivazione e violazione delle norme sugli atti e sulle impugnazioni (artt. 125, 275, 299 c.p.p. e comma 4-ter del 299), con particolare rilievo all'asserita contraddittorietà dovuta alla erronea qualificazione del reato (estorsione aggravata ex art. 629 in combinato con art. 416-bis.1 cod. pen. vs indicazione di associazione mafiosa); 2) carenza di motivazione sulla mancanza di elementi nuovi idonei a depotenziare le esigenze cautelari; 3) omessa valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e della compatibilità con gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dovuta alla revoca della misura cautelare (arresti domiciliari) da parte del Tribunale di Gela il 29/11/2025 e alla rinuncia formale del ricorrente depositata il 01/12/2025. In aggiunta, la Corte ha precisato che, essendo il venir meno dell'interesse sopraggiunto dopo la proposizione del ricorso, non si applicano la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, in conformità ai principi stabiliti da precedenti pronunce delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 629

    Norma sostanziale richiamata come titolo di reato (estorsione) contestato al ricorrente; la fattispecie è stata valutata con riferimento all'aggravazione normativa collegata a contesti associativi.

  • Codice penale, art. 416-bis, comma 1

    Richiamata per l'aggravazione di tipo mafioso collegata al reato di estorsione (si tratta della normativa che qualifica le associazioni di tipo mafioso e le aggravanti connesse).

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Richiamato quale principio che impone valutazioni di concretezza e attualità delle esigenze cautelari; la difesa ha invocato tali principi per sostenere l'errore del giudice nel mantenere la misura.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Richiamato insieme all'art. 274 in relazione ai principi di concretezza, attualità e proporzionalità nell'applicazione e nella revoca delle misure cautelari.

  • Codice di procedura penale, art. 284

    Richiamato in relazione all'analisi dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che giustificano la misura.

  • Codice di procedura penale, art. 299 (e comma 4-ter)

    Norme procedurali citate in relazione alle regole sulle impugnazioni e sulla motivazione dei provvedimenti; il ricorrente deduceva inosservanza/formale vizio di tali disposizioni.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (principio sulla caducazione dell'interesse)

    Sentenze nn. 20/09/10/1996 Vitale; 7/25/06/1997 Chiappetta; 31524/14/07/2004 Litteri; 12603/24/11/2015 Celso

    Principio applicato: se l'interesse alla decisione del ricorso viene meno dopo la proposizione (per esempio per sopravvenuta revoca della misura), il ricorso è inammissibile e, se la sopravvenienza è successiva alla proposizione, non si irrogano né le spese né la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare oggetto del ricorso viene revocata prima dell'esito della cassazione e il ricorrente rinuncia all'impugnazione, il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta cessazione dell'interesse intervenuta dopo la proposizione del ricorso evita l'applicazione di condanne alle spese e sanzioni pecuniarie, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite.
  • Errori formali o imprecise qualificazioni del reato nei provvedimenti di merito possono essere considerati "innegligibili" solo se non hanno inciso sui diritti difensivi o sul percorso motivazionale decisivo; altrimenti possono giustificare censure.
  • In materia di misure cautelari, il giudice deve motivare in termini di concretezza, attualità e proporzionalità le ragioni del mantenimento o della revoca della misura; la mera affermazione dell'assenza di elementi nuovi è insufficiente se non adeguatamente argomentata.
  • Quando si impugna un rigetto di istanza di revoca/sostituzione, è determinante dimostrare elementi nuovi e attuali che depotenzino le esigenze cautelari; la valutazione di compatibilità con arresti domiciliari deve essere esplicitata dal giudice.

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