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Sentenza

Sentenza n. 4583/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, di concerto con il Ministero della cultura - Direzione Generale Archeologia Belle arti e paesaggio, n. 559 del 24 settembre 2025 (notificato il successivo 26 settembre 2025), nella parte in cui, pur avendo accolto l'istanza di Gas Plus Storage s.r.l. per la proroga dei termini di validità del decreto ministeriale n. 166 del 19 giugno 2014 (concernente il progetto stoccaggio di gas naturale in strato “San Benedetto Stoccaggio”) per un periodo di sei anni, sembra far retroagire la decorrenza di tale termine alla data di scadenza del titolo prorogato, anziché alla data di rilascio della proroga stessa e/o quantomeno alla data di riavvio del procedimento di proroga avvenuto il 23.11.2023 all'esito della sentenza del Tar Lazio Sez. III n. 11075/2023, fissando di conseguenza la scadenza della proroga al 22 giugno 2026; di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202514587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto interministeriale che ha accolto la proroga della validità del provvedimento di VIA, fissandone la scadenza al 22 giugno 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto interministeriale che, accogliendo l'istanza di proroga della VIA relativa al progetto di stoccaggio di gas naturale, ha fissato la scadenza della proroga al 22 giugno 2026. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Secondo la ricorrente, la proroga avrebbe dovuto decorrere dalla data del decreto di accoglimento oppure, in subordine, dalla data di riavvio del procedimento, poiché il precedente diniego del 2022 avrebbe determinato una cesura nell'efficacia della VIA e impedito la prosecuzione delle attività progettuali. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, violazione del principio di buona fede e leale collaborazione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. La ricorrente ha sostenuto che, pur avendo riconosciuto la necessità di un periodo di sei anni per il completamento delle attività, l'Amministrazione avrebbe illegittimamente attribuito alla proroga una decorrenza anteriore, lasciando soltanto circa nove mesi dalla data del decreto per completare il progetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce l'ultravigenza del provvedimento di VIA quando l'istanza di proroga sia presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza: il titolo continua a essere efficace fino alle determinazioni dell'autorità competente sulla proroga. Poiché l'istanza era stata tempestivamente presentata, la VIA è rimasta efficace dalla scadenza originaria fino al diniego del 13 luglio 2022, sicché la società avrebbe potuto proseguire le attività progettuali in tale periodo. Il successivo annullamento giurisdizionale del diniego ha comportato la sua rimozione tamquam non esset e la ripresa dell'ultravigenza della VIA. Il TAR ha tuttavia riconosciuto che il periodo tra il diniego e il riavvio del procedimento, dal 23 novembre 2023, doveva essere sterilizzato, poiché il diniego illegittimo aveva determinato una cesura, almeno di fatto, nella vigenza del titolo. Secondo il giudice, tale sterilizzazione è stata concretamente considerata dal Ministero: benché il decreto indicasse una proroga di sei anni, la scadenza del 22 giugno 2026 comportava una durata complessiva di sette anni decorrenti dalla scadenza della VIA originaria. L'erronea indicazione testuale dei sei anni è stata ritenuta un mero errore non incidente sulla legittimità dell'atto, in quanto la data finale era puntualmente individuata e conforme ai principi applicabili. Il TAR ha inoltre escluso che l'incertezza derivante dal precedente diniego imponesse una decorrenza ex novo dalla data del decreto o dal riavvio del procedimento: la proroga, per sua natura, si salda alla scadenza del titolo originario, mentre l'ultravigenza tutela il richiedente durante la pendenza del procedimento. Entrambe le censure sono state quindi rigettate. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori in favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006

    se l’istanza di proroga è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga

    La tempestiva presentazione dell'istanza di proroga determina l'ultravigenza della VIA dalla scadenza originaria fino alle determinazioni dell'autorità competente. In caso di successivo annullamento del diniego, il periodo tra il diniego e il riavvio del procedimento può essere sterilizzato, ma la proroga resta strutturalmente collegata alla scadenza del titolo originario.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente quale fondamento del principio di buona fede e leale collaborazione, ma la censura è stata respinta.

  • art. 97 Cost.

    La violazione è stata dedotta dalla ricorrente in relazione alla determinazione della decorrenza della proroga, ma non è stata ravvisata dal giudice.

Massime di principio

  • Quando l'istanza di proroga della VIA è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del titolo, il provvedimento di VIA continua a produrre effetti fino alla determinazione dell'autorità competente sulla proroga, secondo il meccanismo di ultravigenza previsto dall'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006.
  • La proroga di un provvedimento di VIA deve, in linea generale, saldarsi alla scadenza del titolo originario e non decorre dalla data del successivo provvedimento che la concede o dalla data di riavvio del procedimento.
  • Quando il diniego di proroga è annullato in sede giurisdizionale, il periodo intercorrente tra il diniego e il riavvio del procedimento può essere sterilizzato nel calcolo della durata della proroga, poiché la rimozione del diniego illegittimo evidenzia una cesura nella vigenza del titolo abilitativo.
  • Ai fini della legittimità della proroga rileva la data finale effettivamente fissata dall'amministrazione; l'indicazione testuale di una durata diversa, se riconducibile a mero errore materiale e non incidente sul termine concretamente attribuito, non determina di per sé l'illegittimità dell'atto.
  • L'incertezza derivante dalla pendenza del procedimento di proroga non impone l'attribuzione di un nuovo termine decorrente dal provvedimento di accoglimento, poiché tale situazione è disciplinata dall'ultravigenza del titolo e non modifica la natura della proroga come estensione collegata alla scadenza originaria.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàAutotutela decisoriaBuona fede e correttezza della PA

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