Cassazione Civile, Ordinanza n. 31465/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Una società di leasing aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute in forza di un contratto di locazione finanziaria stipulato con una società debitrice, nei confronti di quest'ultima e di due fideiussori persone fisiche. Uno dei fideiussori ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del tribunale adito perché la controversia sarebbe dovuta radicare nel foro del consumatore, assumendo di aver prestato garanzia quale soggetto estraneo all'attività d'impresa e non quale socio o legale rappresentante della società garantita. La corte di appello ha respinto la censura ritenendo non provata la qualità di consumatore e ponendo l'onere della prova a carico dell'opponente. Nel ricorso per cassazione il fideiussore ha denunciato violazione dell'art. 33 del Codice del consumo, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la mancata contestazione della sua qualità di consumatore avrebbe invertito l'onere probatorio e che, in ogni caso, il fideiussore persona fisica che garantisce un'impresa per finalità estranee alla propria attività deve essere considerato consumatore. La società resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che, quando il consumatore eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, basta che alleghi di aver stipulato un contratto rientrante nella disciplina consumeristica; a quel punto incombe sul professionista dimostrare la specifica trattativa della clausola di deroga del foro del consumatore, oppure provare che il garante agiva in realtà come professionista/imprenditore o che non ricorreva un significativo squilibrio tale da integrare vessatorietà. In difetto di tale prova, la clausola derogatoria è nulla anche se indica un foro coincidente con uno dei fori generali. Poiché tale onere probatorio non era stato assolto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, affinché riesamini la questione applicando il principio secondo cui, una volta allegata la qualità di consumatore del fideiussore, grava sul professionista la prova della specifica trattativa o dell'insussistenza dei presupposti della tutela consumeristica. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 33 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
la clausola che deroga al foro del consumatore è nulla se non risulta oggetto di specifica trattativa o se permane un significativo squilibrio nei diritti e obblighi contrattuali
art. 34 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
la specifica trattativa della clausola derogatoria è presupposto rilevante per escludere l'applicazione della disciplina di tutela consumeristica
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che la mancata contestazione della qualità di consumatore rilevasse ai fini probatori
art. 2697 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla qualità di consumatore e sulla validità della clausola di foro
artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
il foro del consumatore resta inderogabile e la clausola nulla anche se il foro pattuito coincida con uno dei fori generali
art. 33, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
la vessatorietà si sostanzia nel significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto
Massime di principio
- Nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi della disciplina consumeristica vanno valutati con riferimento al solo contratto di garanzia e non al rapporto principale garantito.
- È consumatore il fideiussore persona fisica che presti garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale o imprenditoriale, purché la garanzia non sia atto espressivo o strettamente funzionale a tale attività.
- Quando il convenuto eccepisce l'incompetenza per territorio invocando il foro del consumatore, gli basta allegare la propria qualità di consumatore e l'applicabilità della tutela di cui agli artt. 33 e ss. del Codice del consumo.
- Una volta effettuata tale allegazione, grava sul professionista l'onere di provare che la clausola di deroga al foro del consumatore sia stata oggetto di specifica trattativa individuale, seria ed effettiva, oppure che il garante agisse in realtà come professionista o imprenditore.
- In difetto di prova della specifica trattativa o dell'assenza di significativo squilibrio, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla anche se individua un foro coincidente con uno dei fori generali del codice di rito.
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