Cassazione Civile, Ordinanza n. 10107/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice delegato e poi del Tribunale in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., della domanda di insinuazione al passivo di un credito di oltre 4 milioni di euro. Il credito era prospettato come derivante, da un lato, da somme versate alla capogruppo nell’ambito di un contratto di tesoreria infragruppo e, dall’altro, da una pretesa assunzione volontaria del debito di una terza società da parte della debitrice in amministrazione straordinaria. Il Tribunale ha ritenuto non provata la fonte del credito, escludendo valore decisivo a un estratto delle scritture contabili della ricorrente, sia perché l’art. 2710 c.c. non è opponibile alla procedura concorsuale, sia perché il documento era ritenuto non chiaro e decontestualizzato. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi: i pagamenti diretti effettuati in favore della debitrice, documentati da bonifici ed estratti conto, e la relazione dei sindaci/revisori al bilancio 2015, che dava atto della remota recuperabilità del credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i fatti indicati dalla ricorrente non fossero decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: i pagamenti eseguiti verso la debitrice erano circostanza neutra, perché non era dimostrato il titolo della restituzione; la relazione dei sindaci al bilancio, inoltre, non costituiva prova decisiva del credito. La Corte ha anche richiamato il principio consolidato secondo cui l’art. 2710 c.c. non si applica nei confronti del curatore/procedura concorsuale, poiché questi agisce nella funzione di gestione del patrimonio del fallito e non come controparti imprenditoriali del rapporto. È stata inoltre evidenziata l’omessa censura di un’autonoma ratio decidendi del Tribunale, relativa proprio all’inapplicabilità dell’art. 2710 c.c. Non sono state liquidate le spese per mancata difesa dell’intimata. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito era stata proposta l’impugnazione del rigetto dell’insinuazione del credito
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di legittimità per omesso esame riguarda solo fatti decisivi; i fatti dedotti devono essere idonei, se valutati, a mutare l’esito della decisione
art. 2710 c.c.
l’efficacia probatoria tra imprenditori dei libri contabili regolarmente tenuti non opera nei confronti della procedura concorsuale, che non è controparte imprenditoriale del rapporto
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto, oltre a essere discusso tra le parti, sia effettivamente idoneo a determinare un diverso esito della controversia; non sono sufficienti circostanze meramente neutre o indirette.
- La prova del credito insinuato al passivo deve riguardare non solo l’esistenza di pagamenti o movimentazioni finanziarie, ma anche il titolo giuridico che ne giustifica la ripetizione o la restituzione.
- L’efficacia probatoria dei libri e delle scritture contabili ex art. 2710 c.c. è limitata ai rapporti tra imprenditori in relazione all’esercizio dell’impresa e non è opponibile alla procedura concorsuale, che agisce quale organo di gestione del patrimonio del debitore insolvente.
- Quando il Tribunale fonda il rigetto su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una ratio autonoma rende inutile l’eventuale critica alle altre.
- Documenti interni o valutazioni di terzi qualificati, come relazioni dei sindaci al bilancio, non valgono di per sé a provare in modo decisivo l’esistenza di un credito se non sono collegati a precisi dati contabili e a un titolo giuridico del rapporto.
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