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Sentenza

Sentenza n. 5428/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso contro il diniego di ricostruzione del rapporto universitario, di ammissione in soprannumero a un ciclo successivo del TFA sostegno e di rimborso delle tasse accademiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante, risultato idoneo ma non vincitore nelle prove di ammissione al TFA sostegno VII ciclo e successivamente ammesso in soprannumero all’VIII ciclo, si era immatricolato e aveva pagato integralmente le tasse, ma non aveva mai frequentato le lezioni né sostenuto l’esame finale perché detenuto all’estero. Dopo la conclusione del corso aveva chiesto la ricostruzione del rapporto universitario, l’ammissione in soprannumero a un ciclo successivo senza ripetere le prove e, in subordine, il rimborso delle tasse. L’Università aveva respinto le richieste applicando le previsioni del regolamento didattico del corso, che consentivano assenze entro il 20% per ciascun insegnamento, imponevano la frequenza integrale di tirocinio e laboratori e prevedevano la decadenza in caso di superamento delle assenze o mancato esame finale, senza rimborso delle quote versate. L’appellante ha dedotto violazione della disciplina statale e della lex specialis, illegittimo esercizio dell’autonomia regolamentare universitaria, violazione dell’art. 4, comma 4, lett. a), del d.m. n. 92/2019, erronea applicazione della decadenza invece della sospensione, irragionevolezza e disparità di trattamento per il mancato riconoscimento della detenzione all’estero quale impedimento oggettivo, difetto di istruttoria e di motivazione, integrazione postuma della motivazione, mancata pubblicazione del regolamento e della delibera del Consiglio di amministrazione, applicazione retroattiva della disciplina, illegittimo diniego di rimborso delle tasse e erronea individuazione del giudice tributario per la questione relativa all’esenzione dal contributo unificato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo che l’Università disciplinasse mediante regolamento didattico gli obblighi di frequenza e le conseguenze della loro violazione, poiché la normativa statale abilita gli atenei a regolare gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione, inclusi gli obblighi di frequenza. Il TFA sostegno è stato qualificato come corso di specializzazione post lauream, soggetto a stringenti obblighi di frequenza, in particolare per tirocinio e laboratori. La decadenza è stata ritenuta conseguenza vincolata della mancata frequenza e del mancato esame finale. La detenzione all’estero, pur costituendo impedimento oggettivo e involontario riconducibile alla forza maggiore, non attribuiva un diritto indefinito alla conservazione della posizione di idoneo e non consentiva di riattivare l’iscrizione soprannumeraria a distanza di anni. L’art. 4, comma 4, lett. a), del d.m. n. 92/2019 è stato ritenuto non applicabile: la disposizione disciplina i presupposti per l’ammissione in soprannumero e non quelli per la sospensione del corso; inoltre, l’appellante non aveva presentato una tempestiva e regolare domanda di sospensione né era mai stato ammesso a tale istituto. La comunicazione preventiva di un generico impedimento all’estero, priva di precisazioni e documentazione, non costituiva istanza di sospensione. È stata esclusa l’integrazione postuma della motivazione, poiché i riferimenti alle fonti interne e alla modulistica erano utilizzati per rispondere alle censure e verificare la disciplina applicabile, non per introdurre nuove ragioni del diniego. È stata ritenuta provata la pubblicazione online della disciplina regolamentare; in ogni caso, l’interessato era stato informato prima dell’inizio delle lezioni delle conseguenze della mancata frequenza. Non è stata ravvisata applicazione retroattiva, poiché la disciplina della decadenza era già contenuta nel regolamento dell’VIII ciclo e la successiva delibera si limitava a precisare la necessità di superare nuovamente le prove per un ciclo successivo. È stato confermato anche il diniego di rimborso delle tasse, previsto dal regolamento quale conseguenza dell’interruzione del rapporto per fatto dello studente e non qualificabile come clausola vessatoria. Quanto al contributo unificato, il Consiglio di Stato ha confermato che le controversie sull’an o sul quantum del tributo spettano alla giurisdizione tributaria. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 4, lett. a), d.m. 8 febbraio 2019, n. 92

    Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso.

    La disposizione disciplina i presupposti per l’ammissione in soprannumero ai cicli successivi e non i presupposti sostanziali della sospensione del corso. La posizione dell’appellante è stata ricondotta alla lett. c), relativa ai soggetti inseriti in graduatoria ma non in posizione utile, e non alla lett. a), poiché egli non aveva presentato una domanda di sospensione né era stato ammesso a tale istituto.

  • art. 3, comma 4, d.m. 8 febbraio 2019, n. 92

    Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. [...] Per il tirocinio e per i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste.

    La previsione conferma la particolare intensità degli obblighi di frequenza dei corsi sul sostegno e consente di ritenere legittima una disciplina regolamentare della decadenza in caso di inosservanza.

  • art. 12, comma 2, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270

    Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: ... d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

    La disposizione abilita gli atenei a disciplinare mediante regolamento didattico gli aspetti organizzativi e gli obblighi di frequenza dei corsi, inclusi i corsi di specializzazione post lauream.

  • art. 1, comma 3, d.m. 29 marzo 2024, n. 283

    Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi.

    La normativa statale conferma l’attribuzione agli atenei della potestà di disciplinare gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione.

  • art. 149 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592

    È richiamato dall’appellante in materia di decadenza dagli studi; la decisione riconosce comunque la legittimità della disciplina specifica contenuta nel regolamento didattico del corso.

  • art. 43, commi 7 e 8, Regolamento didattico di Ateneo

    È indicato quale fonte interna della disciplina della decadenza dagli studi.

  • art. 10, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La questione relativa all’esenzione dal contributo unificato attiene all’an o al quantum del tributo e rientra nella giurisdizione del giudice tributario.

  • artt. 479 e 572 c.p.

    Sono richiamati soltanto in relazione a procedimenti penali pendenti, senza incidenza sulla decisione amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La normativa statale può abilitare l’autonomia regolamentare degli atenei a disciplinare gli aspetti organizzativi e didattici dei corsi di specializzazione post lauream, inclusi gli obblighi di frequenza e le conseguenze della loro inosservanza.
  • Nei corsi TFA sostegno, caratterizzati da obblighi stringenti di frequenza e dalla frequenza integrale di tirocinio e laboratori, il superamento dei limiti di assenza e il mancato esame finale possono legittimamente comportare la decadenza dal corso, quando tale conseguenza sia prevista dal regolamento didattico applicabile.
  • La detenzione o altro impedimento oggettivo e involontario non determina, di per sé, un diritto indefinito alla conservazione della posizione di studente o di idoneo e non consente la ricostruzione retroattiva del rapporto universitario dopo la conclusione del corso, in assenza dei presupposti regolamentari e di una tempestiva domanda di sospensione documentata.
  • La disposizione che ammette in soprannumero ai cicli successivi gli studenti che abbiano sospeso il percorso disciplina i presupposti dell’ammissione soprannumeraria e non attribuisce automaticamente il diritto alla sospensione a chi non abbia presentato una domanda né ottenuto il relativo provvedimento.
  • La comunicazione generica di un impedimento, priva dell’indicazione delle ragioni concrete e della documentazione giustificativa, non equivale a una rituale e tempestiva istanza di sospensione del corso.
  • Le questioni relative all’an o al quantum del contributo unificato, anche quando emergano nell’ambito di un giudizio amministrativo, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiInvalidità del provvedimentoAppelloGiurisdizione e riparto
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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