Cassazione Civile, Ordinanza n. 19879/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che alcuni lavoratori, dopo un periodo svolto con contratto di apprendistato e la successiva prosecuzione del rapporto di lavoro, hanno chiesto che l'intero periodo di apprendistato fosse computato nell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici. La Corte d'appello aveva confermato la nullità delle clausole di CCNL e di accordo sindacale che escludevano tale computo, riconoscendo ai lavoratori il diritto all'integrale anzianità e alle differenze retributive maturate, nonché respingendo l'eccezione di prescrizione dei crediti. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: i primi quattro attinenti al merito della disciplina dell'apprendistato e della validità delle clausole collettive, poi oggetto di rinuncia parziale; il quinto contestava la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dopo la riforma del 2012 dell'art. 18 Stat. lav., sostenendo che il lavoratore fosse comunque protetto da una stabile tutela tale da impedire la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito della rinuncia parziale agli atti limitatamente a tali censure, precisando che non si trattava di estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. ma di una rinuncia ai motivi rimessa alla discrezionalità del difensore. Ha poi rigettato il quinto motivo, ritenendo infondata la tesi sulla prescrizione: per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato come conformati dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, mancando un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto, i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della riforma prescrivono dalla cessazione del rapporto. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
la rinuncia ai motivi rende sopravvenuto il difetto di interesse e determina l'inammissibilità delle censure rinunciate
art. 390 c.p.c.
la rinuncia ai singoli motivi non è stata trattata come rinuncia al ricorso e non ha richiesto il regime formale proprio della rinuncia ex art. 390 c.p.c.
art. 391 c.p.c.
non trova applicazione per la semplice rinuncia a uno o più motivi di ricorso, che non comporta estinzione del giudizio
art. 2948, n. 4, c.c.
il termine quinquennale di prescrizione dei crediti retributivi decorre, nel regime considerato, dalla cessazione del rapporto di lavoro
art. 2935 c.c.
la prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere; per i crediti non ancora prescritti alla data della riforma, ciò coincide con la cessazione del rapporto
art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300 del 1970
come modificato dalla l. n. 92/2012, non assicura un regime di stabilità sufficiente a far decorrere la prescrizione durante il rapporto
L. n. 92 del 2012
la riforma dell'art. 18 è decisiva nel mutare il regime di tutela del rapporto a tempo indeterminato ai fini della prescrizione
d.lgs. n. 23 del 2015
concorre a delineare il nuovo assetto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato rilevante per la decorrenza della prescrizione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 49 d.lgs. n. 276 del 2003
la delega alla contrattazione collettiva non incide sul riconoscimento dell'anzianità di servizio, secondo la ricostruzione dei giudici di merito richiamata nel provvedimento
art. 47, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003
in attesa della disciplina di attuazione, continua ad applicarsi la normativa preesistente in materia di apprendistato
art. 19 L. n. 25 del 1955
è considerato norma imperativa e prevede che il periodo di apprendistato sia utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto
art. 16 L. n. 196 del 1997
non ha abrogato l'art. 19 L. n. 25/1955, incidendo solo su altre disposizioni del testo normativo
art. 7, comma 6, d.lgs. n. 167 del 2011
segna il venir meno della disciplina precedente in un momento successivo alla stipulazione dei contratti in causa
Massime di principio
- La rinuncia a singoli motivi di ricorso, quando notificata alla controparte e riferita solo ad alcune censure, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione su quei motivi e la loro inammissibilità, non l'estinzione del giudizio.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo la riforma del 2012 e nel successivo assetto normativo, occorre verificare se il lavoratore sia assistito da un regime di stabilità effettiva; in mancanza, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma.
- Una clausola collettiva che escluda il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio è illegittima se contrasta con una norma imperativa che impone la rilevanza di quel periodo in caso di prosecuzione del rapporto ordinario.
- In materia di apprendistato, la disciplina contrattuale collettiva non può incidere in peius sul riconoscimento dell'anzianità quando la legge mantenga espressamente applicabile la normativa previgente o attribuisca al periodo di apprendistato utilità ai fini dell'anzianità.
- La verifica della decorrenza della prescrizione retributiva va compiuta in modo coerente con il concreto grado di protezione del posto di lavoro: non basta la mera esistenza astratta di tutele contro il licenziamento, occorrendo un regime di stabilità idoneo a escludere il metus del lavoratore.
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