Cassazione Civile, Ordinanza n. 37976/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva ceduto terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, una plusvalenza non dichiarata. La ripresa era fondata sul valore attribuito al trasferimento in un precedente accertamento ai fini dell'imposta di registro. Nei giudizi di merito il contribuente aveva ottenuto esito favorevole. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due censure: con la prima ha dedotto violazione dell'art. 24 della l. n. 88/2009 e dell'art. 67, lett. b), TUIR, sostenendo che la CTR avesse confuso la rettifica del corrispettivo basata sul valore normale con quella fondata sul valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale valore di registro fosse utilizzabile come base per l'accertamento induttivo della plusvalenza, gravando sul contribuente l'onere di provare un prezzo inferiore. Con la seconda ha denunciato errata applicazione dell'art. 24 l. n. 88/2009, assumendo che la novella operasse solo in materia di imposta di registro e non per le plusvalenze IRPEF, nonché omesso rilievo al fatto che l'infedeltà del corrispettivo sarebbe stata sorretta da un atto impositivo definitivo ai fini registro e richiamando l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte ha rilevato preliminarmente che l'atto impositivo ai fini dell'imposta di registro non era rimasto definitivo perché, dal testo della sentenza impugnata, risultava invece impugnato. Ha poi esaminato congiuntamente i due motivi e li ha rigettati. Ha affermato che, a seguito dell'art. 24, comma 5, l. n. 88/2009, è stata eliminata la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale del bene, con ripristino del quadro normativo precedente al 2006: l'accertamento di maggior reddito da cessione di immobili o terreni edificabili non può essere fondato soltanto sullo scostamento tra prezzo dichiarato e valore normale o valore definito ai fini registro, ma richiede ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Ha inoltre osservato che, nella specie, il ricorso tendeva sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito. Ha quindi rigettato il ricorso e compensato le spese per il consolidarsi del principio giurisprudenziale. È stata anche data atto della soccombenza dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3 c.p.c.
È stata invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 24, comma 5, l. n. 88/2009
Ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale del bene, ripristinando il regime delle presunzioni semplici anche con effetto retroattivo per finalità di adeguamento al diritto dell'Unione europea.
art. 67, lett. b), TUIR
È stata richiamata dall'Agenzia come norma che disciplina la tassazione della plusvalenza da cessione di terreni edificabili.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Come modificato dalla l. n. 88/2009, non consente più di fondare l'accertamento solo sul valore normale o sullo scostamento del prezzo dichiarato, richiedendo presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 54, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come norma omologa in materia IVA, incisa dalla medesima novella del 2009.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
È stato invocato dall'Agenzia a sostegno della tesi che il valore accertato in altro procedimento potesse sorreggere la ripresa a tassazione.
Massime di principio
- Dopo la modifica introdotta dall'art. 24, comma 5, l. n. 88/2009, l'accertamento di redditi derivanti dalla cessione di immobili o terreni non può fondarsi esclusivamente sul divario tra corrispettivo dichiarato e valore normale o valore accertato ai fini dell'imposta di registro.
- La presunzione legale relativa di corrispondenza tra prezzo dichiarato e valore normale è stata eliminata; l'Ufficio deve quindi allegare e provare ulteriori elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La sola rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro, anche se richiamata in altro atto impositivo, non è di per sé sufficiente a dimostrare la maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia già apprezzato gli elementi di causa.
- La retroattività della disciplina del 2009 è giustificata dalla finalità di adeguamento al diritto dell'Unione europea e dal ripristino del regime probatorio precedente al 2006.
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