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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08896/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da una società titolare di un conto corrente e parte di un contratto di finanziamento contro la banca con cui intratteneva i rapporti. In primo grado la società chiedeva di accertare, per il conto corrente, l'applicazione di interessi anatocistici, il superamento del tasso soglia, la nullità delle commissioni di massimo scoperto e l'illegittimità dello ius variandi; per il finanziamento, l'usurarietà, la nullità per mancanza di causa, l'illegittimità della determinazione del tasso in base all'Euribor e del piano di ammortamento alla francese. Domandava inoltre la ricostruzione del dare-avere, la condanna della banca alle restituzioni o ad altre forme di ristoro, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e la rettifica delle segnalazioni alla Centrale Rischi. Il Tribunale, recependo la CTU, aveva individuato un saldo a credito della società ma nel dispositivo aveva usato l'espressione 'saldo debitore'; la Corte d'appello ha qualificato tale discrasia come mero errore materiale e ha corretto la dicitura. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non mero errore materiale; 2) erronea affermazione di difetto di prova sull'usurarietà originaria del conto, sostenendo che la documentazione necessaria fosse già acquisita o dovesse essere acquisita dal CTU e che il tasso soglia fosse fatto notorio; 3) errata adesione alla CTU nella parte in cui espungeva le commissioni di massimo scoperto solo fino al 30/09/2009, senza verificarne la disciplina successiva; 4) erronea regolazione delle spese di lite, perché la domanda sarebbe stata almeno in parte accolta e la correzione dell'errore materiale avrebbe dovuto incidere anche sulle spese. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi e, quanto al quarto, inammissibile la censura sulle spese di primo grado e infondato il resto; ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sul preteso contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, perché diretta in sostanza a contestare nel merito la qualificazione dell'errore come materiale. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sull'usurarietà originaria del rapporto, perché non coglieva la ratio della decisione di appello, fondata sulla mancanza dei dati contabili e dei documenti necessari al momento dell'apertura del conto. Il motivo sulle commissioni di massimo scoperto è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le argomentazioni già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alle spese del primo grado, perché la questione non risultava trattata in appello ed era proposta per la prima volta in cassazione; per il resto è stato ritenuto infondato, poiché la correzione dell'errore materiale non imponeva di rimettere in discussione la regolazione delle spese, che restava governata dalla soccombenza. La ricorrente è stata altresì condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e sono stati indicati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa un vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, ma una censura meramente meritoria sull'errore materiale

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della sentenza; la Corte ritiene invece corretta la qualificazione dell'errore come materiale

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla nullità della sentenza, senza accoglimento della doglianza

  • art. 287 c.p.c.

    evocato con riguardo al procedimento di correzione degli errori materiali; la Corte osserva che la censura non attiene alla statuizione impugnata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prova dell'usurarietà; la Corte dichiara il motivo inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi

  • art. 194 c.p.c.

    invocato in relazione alla consulenza tecnica, ma la censura è dichiarata inammissibile

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sul fatto notorio del tasso soglia; la Corte non esamina nel merito la tesi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato anche nel terzo motivo per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo insieme alla disciplina delle commissioni bancarie

  • art. 2-bis, L. n. 2 del 2009

    evocato dalla ricorrente per la disciplina delle commissioni di massimo scoperto/commissione onnicomprensiva

  • art. 6-bis, d.l. n. 201 del 2011

    richiamato come fonte della disciplina della commissione onnicomprensiva nei rapporti bancari

  • art. 117-bis d.lgs. n. 385 del 1993

    richiamato nel terzo motivo per sostenere l'illegittimità del conteggio delle commissioni

  • art. 5 d.m. n. 644 del 30/06/2012

    richiamato per la determinazione del tasso soglia e della disciplina dell'usura

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo sulle spese di lite; la Corte ribadisce che la regolazione segue la soccombenza

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo; la Corte esclude che la correzione dell'errore materiale imponga la riforma della statuizione sulle spese

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 644 c.p.

    richiamato come norma penale in bianco cui si collega la determinazione del tasso soglia

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza incidenza sull'esito

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il motivo si limita a riproporre le tesi difensive già svolte nei gradi di merito o a contrapporre una diversa lettura degli atti, è inammissibile.
  • La qualificazione di una divergenza tra motivazione e dispositivo come errore materiale, e non come nullità della sentenza, è insindacabile in cassazione quando la doglianza mira solo a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • In materia di usura bancaria, la domanda di accertamento dell'usurarietà originaria non può essere accolta se mancano i dati contabili e documentali necessari alla verifica del rapporto al momento di apertura del conto o della stipula, secondo quanto ritenuto dal giudice di merito.
  • Le contestazioni sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio devono confrontarsi con la motivazione che le ha recepite: la mera riproposizione delle critiche già svolte in appello, senza indicare perché la decisione sia erronea, integra un 'non motivo'.
  • La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza; la correzione di un errore materiale nella sentenza di primo grado non comporta, di per sé, la revisione della statuizione sulle spese se non incide sul criterio decisorio complessivo.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteUsura bancariaAnatocismoSpese di liteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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