Cassazione Penale, Sentenza n. 7035/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione prospettava tre censure principali: (1) errore di diritto sul computo della prescrizione e sulla applicazione della novella normativa (art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000) unitamente all'art. 8 comma 2 d.lgs. 74/2000, sostenendo che le condotte dovessero essere considerate unitariamente e che la modifica legislativa favorevole si applicasse; (2) vizi del giudizio di colpevolezza per insufficienza e carenza probatoria: si lamentava che i giudici di merito si fossero basati su una mera "presunzione tributaria" e non su indizi gravi, precisi e concordanti, evidenziando la distanza temporale della verifica fiscale e allegando elementi a favore dell'esistenza delle prestazioni; (3) vizio nel trattamento sanzionatorio, per avere il giudice di merito confermato una pena base eccedente il minimo ed operato una valutazione errata della gravità relativa dei reati con conseguente aggravamento della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo ha richiamato il principio secondo cui il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma al momento dell'emissione della fattura (o, se plurimi episodi nello stesso periodo d'imposta, all'ultima fattura), pertanto il dies a quo va fatto decorrere dall'ultima fattura del 2011 (30 dicembre 2011) e non dalla singola fattura del 30 marzo 2011; inoltre ha ritenuto applicabile l'incremento di un terzo della prescrizione introdotto dal d.l. n. 138/2011 (conv. L. n. 148/2011), con conseguente termine massimo decennale, sicché alla data della sentenza impugnata la prescrizione non era maturata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la valutazione di merito ritenendo che l'accertamento della Guardia di Finanza e le altre risultanze documentali (assenza di contratti, mancanza di pagamenti effettivi, generico contenuto delle fatture, incongruenze sull'organico e sui mezzi aziendali) costituiscono un corpus argomentativo logicamente coerente e idoneo a sostenere la condanna; la rilettura del materiale probatorio proposta dalla difesa non è ammissibile in sede di legittimità. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena operata dalla Corte d'appello (rideterminazione alla luce delle assoluzioni e della parziale declaratoria di estinzione per prescrizione) e ha respinto le censure relative al trattamento sanzionatorio. Conseguenze processuali: il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.) e deve versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 8
Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è trattato in relazione alla possibilità di ricondurre i plurimi episodi a unità; tuttavia la Corte ha ribadito che, ai fini della consumazione, l'ultimo atto (ultima fattura dell'anno) determina il dies a quo, escludendo una parcellizzazione che farebbe decorrere separatamente la prescrizione per ciascuna fattura
d.lgs. n. 74/2000, art. 2
Norma richiamata come una delle fattispecie contestate; la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione e la determinazione della responsabilità rispetto al capo B, nonostante la difesa abbia eccepito parità di gravità tra reati
d.lgs. n. 74/2000, art. 10
Norma del decreto richiamata tra le fattispecie imputate (capo C); la Corte d'appello ha assolto il ricorrente per questo capo, e la Cassazione ha considerato la decisione di merito coerente
d.l. n. 138/2011, art. 2 comma 36 vícies semel, conv. L. n. 148/2011
introduzione del comma 1-bis dell'art. 17 del d.lgs. n. 74/2000
Ha innalzato i termini di prescrizione per i delitti da artt. 2 a 10 d.lgs. 74/2000 di un terzo; la Corte ha ritenuto applicabile tale modifica, con effetto di portare il termine massimo a 10 anni per il reato in esame, dato che la modifica era intervenuta prima della piena consumazione del reato contestato
d.lgs. n. 74/2000, art. 17, comma 1-bis
"i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"
La Corte ha interpretato la disposizione nella misura in cui la sua efficacia modificativa della durata della prescrizione si applica quando la novella sia intervenuta prima della consumazione dell'ultimo atto che determina il decorso della prescrizione
cod. proc. pen., art. 616
Norma posta a fondamento dell'addebito delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata ordinando il pagamento delle spese
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata ai fini della valutazione della colpa nella determinazione della somma equitativa da versare alla Cassa delle ammende, con esclusione del carattere manifestamente temerario del ricorso
Massime di principio
- Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo: la consumazione si considera avvenuta al momento di emissione dell'ultima fattura riferibile al periodo d'imposta rilevante; quindi ai fini della prescrizione va preso come dies a quo l'atto terminale del ciclo contestato, non ciascuna fattura separatamente.
- Le modifiche legislative che innalzano i termini di prescrizione (es. art. 17 comma 1-bis d.lgs. 74/2000) si applicano se la novella è intervenuta prima della consumazione del reato; ciò può aumentare il termine massimo di prescrizione e incidere sulla valutazione della estinzione per prescrizione.
- La prova dell'inesistenza delle operazioni ricostruita tramite verifiche fiscali e un insieme di elementi documentali e fattuali (assenza di contratti, mancanza di pagamenti, contenuto generico delle fatture, incongruenze organizzative) può essere ritenuta sufficiente a supportare la condanna: non è necessario che esista prova diretta della falsità, purché vi sia un corpus probatorio logico e convergente.
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione globale del materiale probatorio o l'adozione di una diversa riconsiderazione degli elementi di fatto, salvo vizi di logicità o illogicità manifesta del ragionamento del giudice di merito; le censure che chiedono solo diversa valutazione dei fatti sono normalmente inammissibili o infondate.
- Le statuizioni favorevoli all'imputato pronunciate in sede di merito e non appellate dalle parti processuali non possono essere rimesse in discussione in cassazione per iniziativa del ricorrente; inoltre, l'inammissibilità del ricorso comporta l'addebito delle spese e può comportare il versamento di somme a titolo equitativo alla Cassa delle ammende se non si ravvisa colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
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