Sentenza n. 565/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - del Decreto del Dirigente pro tempore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche n. 930 del 21.12.2023, avente ad oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”, Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” – Autorizzazione elenco n. 17434 del 21/12/2023 - € 915.933,58”, notificato a mezzo pec il 15.2.2024, e del relativo allegato A - Autorizzazione al pagamento elenco regionale n. 17434 del 21.12.2023, nella parte in cui autorizza il pagamento in favore della ricorrente della minor somma di € 129.476,83; - e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non, tra cui, in particolare: - la nota trasmessa via pec il 18.12.2023 a firma del Responsabile Provinciale della Misura, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - M16.1.A.2 Finanziamento dei Gruppi Operativi - FA 2° rif. Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI - Azione 2 - Finanziamento dei Gruppi Operativi - n. 434 - 28/12/2017 - Tipo: Decreto - Registro: AFP rif. Domanda di aiuto n.29057 - N. Prot. Domanda di pagamento: 31655274|18/12/2023|ASR rif. 00864100425 - CARNJ SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA Domanda di Saldo - COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIO”, con cui è stata preannunciata l'inammissibilità parziale della domanda di pagamento; - e la nota della Regione Marche prot. n. 438038, notificata in data 15.4.2024, avente ad oggetto “Programma Sviluppo Rurale Marche 2014/2022. Bando Sottomisura 16.1 azione 2 “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”. DDS 434 del 28/12/2017 ss.mm. Domanda di pagamento di saldo relativa domanda di sostegno ID 29057 della CARNJ SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA Documento Relazione per ABRIOPACK (0409174|09/04/2024|R_MARCHE|GRM|ASR|A|300.20.110/2024/ASR/21). Comunicazioni.” con cui “si comunica che, secondo l'interpretazione delle disposizioni contenute nel bando, non si ravvisano gli estremi per l'accoglimento della richiesta.”; - e di tutti gli atti e documenti di natura istruttoria ex adverso adottati e riportati sul SIAR - Sistema Informativo Agricolo Regionale, cogniti e non;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decurtazione parziale del contributo pubblico in sede di liquidazione della domanda di saldo, con autorizzazione al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto regionale di autorizzazione al pagamento e gli atti istruttori connessi, contestando il mancato riconoscimento di alcune voci di costo e una decurtazione di euro 9.536,02. Ha sostenuto che la riduzione fosse dipesa da un mero errore di caricamento nel sistema informatico SIAR: i giustificativi di spesa relativi a due dipendenti sarebbero stati associati all'investimento n. 6 anziché all'investimento n. 15, mentre quelli relativi a un altro dipendente sarebbero stati associati all'investimento n. 15 anziché all'investimento n. 6. La ricorrente ha lamentato che la Regione, nonostante le richieste di correzione, non avesse rettificato l'imputazione delle spese. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la fase successiva alla concessione del contributo e l'adempimento delle condizioni di erogazione; nel merito, Regione e AGEA hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha applicato il criterio generale fondato sulla natura della situazione soggettiva dedotta: la giurisdizione ordinaria sussiste quando la controversia riguarda la fase di erogazione o ripetizione del contributo e la verifica dell'adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario; la giurisdizione amministrativa permane invece nella fase precedente all'attribuzione discrezionale del beneficio o quando il beneficio sia rimosso per vizi di legittimità o per originario contrasto con l'interesse pubblico, anziché per inadempimento del beneficiario. Nel caso concreto, ammissione e concessione del finanziamento erano già intervenute e la rideterminazione parziale dell'importo dipendeva dalla rendicontazione e dalla corretta imputazione delle spese alle voci del piano approvato. La controversia incideva quindi sul diritto soggettivo alla concreta erogazione del contributo e apparteneva al giudice ordinario. Il TAR ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, anche perché il decreto impugnato indicava il TAR quale giudice competente.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria
In caso di declinatoria di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.
art. 73 c.p.a.
"Le deduzioni avversarie secondo cui tutte le spese sarebbero state ammesse è, quindi, irrilevante: il problema non è l'ammissibilità delle spese ma la corretta imputazione delle stesse alle voci di investimento previste dal piano approvato"
La memoria della ricorrente è utilizzata dal TAR per qualificare la controversia come relativa alla fase esecutiva e alla corretta erogazione del contributo già concesso.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario dipende dalla natura della situazione soggettiva azionata, non dalla qualificazione formale dell'atto impugnato.
- Dopo l'ammissione e la concessione del contributo, la controversia sulla liquidazione, rideterminazione o mancata erogazione delle somme, quando fondata sull'adempimento degli obblighi di rendicontazione o sulle condizioni di erogazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione.
- La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando la controversia riguarda la fase anteriore al provvedimento discrezionale di attribuzione del beneficio oppure quando il beneficio già concesso viene rimosso per vizi di legittimità o per originario contrasto con il pubblico interesse, e non per inadempimento del beneficiario.
- La qualificazione formale dell'atto come revoca, decadenza o risoluzione non determina di per sé la giurisdizione: occorre verificare se l'atto si fondi sull'inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario e riguardi quindi la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.
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