Sentenza n. 1280/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare di non ammissibilità dell’istanza di partecipazione all’Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0461776 del 18/09/2024 - prot. n. 0544040 del 15/10/2024. Denominazione Distretto: Distretto Eccellenze Agroalimentari Zootecniche dei Parchi Naturali. Comunicazione di non ammissibilità di cui alla nota del 30 dicembre 2024, comunicata il 31 dicembre 2024; - della nota del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare recante il preavviso di non ammissibilità del 10 dicembre 2024; - per quanto possa occorrere, dell’art.9.3 lettera c) dell’Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0461776 del 18/09/2024; - per quanto possa occorrere, dell’art.11 del decreto interministeriale del 18 settembre 2024 adottato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulle procedure di attuazione dei distretti del cibo – 2024, registrato alla Corte dei Conti il 10 dicembre 2024; - della graduatoria Distretti del cibo del 31 dicembre 2024; - di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FONDAZIONE LE ECCELLENZE AGROALIMENTARE E ZOOTECNICHE DEI PARCHI NATURALI DELLA SARDEGNA il 11\4\2025: decreto di approvazione della graduatoria finale del Ministero dell'Agricoltura n. 678624 del 30/12/2024, pubblicato sul sito internet dello stesso Ministero il 28 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissibilità dell’istanza di accesso alle agevolazioni per i Distretti del cibo, preavviso di non ammissibilità, graduatoria e decreto di approvazione della graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti avevano presentato tempestivamente, tramite PEC, un’istanza di accesso alle agevolazioni previste per i Distretti del cibo. L’Amministrazione aveva comunicato il preavviso di non ammissibilità rilevando che l’Allegato 1 non era stato sottoscritto con firma digitale e che sussistevano carenze documentali. A seguito delle osservazioni e dell’integrazione documentale trasmesse nel termine assegnato, l’Amministrazione aveva comunque dichiarato la domanda non ammissibile, poiché la firma digitale era stata apposta il 13 dicembre 2024, dopo la scadenza del 22 novembre 2024. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti le ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 9.3 dell’Avviso e dell’art. 11 del decreto interministeriale del 18 settembre 2024, la violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, la violazione dell’art. 6 della l. 241/1990, dell’art. 10 dell’Avviso e dell’art. 97 Cost., la violazione dell’art. 65 del d.lgs. 82/2005 e dell’art. 61 del d.P.C.M. 22 febbraio 2013, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sostenevano, in particolare, che la domanda era stata presentata tempestivamente in forma autografa, che il successivo soccorso istruttorio era idoneo a sanare il difetto di sottoscrizione digitale e che l’Avviso non prevedeva espressamente l’esclusione per una sottoscrizione diversa da quella digitale. Il TAR, con ordinanza istruttoria, disponeva il riesame del progetto da parte della Commissione per verificare la possibile collocazione in graduatoria e la consistenza dell’interesse al ricorso. La Commissione attribuiva al progetto 17 punti, collocandolo teoricamente al 57° posto, mentre soltanto i primi undici progetti erano finanziabili.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. In esito all’attività istruttoria disposta dal Collegio, la Commissione aveva attribuito al progetto un punteggio teorico di 17 punti, corrispondente alla 57ª posizione in graduatoria. Poiché il bando finanziava soltanto i primi undici progetti, anche l’eventuale accoglimento del ricorso e la conseguente ammissione della candidatura non avrebbero procurato alle ricorrenti alcuna utilità concreta, neppure strumentale. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’interesse al ricorso, originariamente esistente, può venir meno nel corso del processo quando sopravvengano circostanze di fatto o di diritto che rendano del tutto inutile la decisione sulla fondatezza della pretesa. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9.3, lett. c), dell’Avviso sui Distretti del cibo
L’Allegato 1 trasmesso non risulta sottoscritto dal Proponente con firma digitale; pertanto, la domanda non risulta ricevibile ai sensi dell’art. 9.3 lettera c) dell’Avviso.
Norma richiamata dalle parti quale fondamento dell’esclusione per mancata sottoscrizione digitale; il TAR non ne ha esaminato l’interpretazione sostanziale, dichiarando il ricorso improcedibile.
art. 11 del decreto interministeriale 18 settembre 2024
Richiamato in relazione all’esame della domanda e della documentazione allegata; la relativa violazione non è stata esaminata nel merito.
art. 6 l. 241/1990
Invocato dalle ricorrenti con riferimento ai doveri istruttori e al soccorso procedimentale; il motivo non è stato deciso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 10 dell’Avviso sui Distretti del cibo
Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla gestione del procedimento e all’integrazione documentale; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 97 Costituzione
Invocato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; non è stato oggetto di esame nel merito.
art. 65 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato in tema di validità e modalità della sottoscrizione elettronica; il TAR non ha definito la questione sostanziale.
art. 61 d.P.C.M. 22 febbraio 2013
Richiamato in materia di firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali; il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- L’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione; può venir meno per sopravvenienze di fatto o di diritto che rendano priva di qualsiasi utilità, anche strumentale, la pronuncia sulla fondatezza del ricorso.
- Quando, nel corso del giudizio relativo all’esclusione da una procedura selettiva o da un programma di finanziamento, l’istruttoria giudiziale dimostri che l’eventuale riammissione del candidato non consentirebbe comunque di conseguire il beneficio perseguito, per collocazione in graduatoria non utile, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La verifica della permanenza dell’interesse può essere effettuata mediante un’attività istruttoria volta a ricostruire la posizione che il ricorrente avrebbe conseguito in graduatoria in caso di accoglimento della censura di esclusione.
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