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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27527/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca e convenuti)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza d'appello, articolando sei motivi. Il testo riportato espone i motivi quarto, quinto e sesto, relativi alla giurisdizione. Con il quarto hanno dedotto la violazione dell'art. 6 della Convenzione di Lugano, sostenendo che, essendo stati convenuti più soggetti italiani oltre alla banca svizzera, la controversia poteva essere proposta in Italia davanti al giudice del domicilio di uno dei convenuti. Con il quinto hanno invocato gli artt. 13 e 14 della Convenzione, affermando che i contratti erano stati preceduti da una proposta specifica formulata in Italia, che gli atti necessari alla conclusione erano stati compiuti in Italia e che anche l'esecuzione del rapporto si svolgeva da tale territorio, dal quale partivano gli ordini degli operatori sul portafoglio. Con il sesto hanno dedotto la violazione dell'art. 5 della Convenzione, prospettando responsabilità contrattuale e extracontrattuale dei convenuti e sostenendo che, per entrambi i titoli, sussistesse la giurisdizione italiana. La controversia traeva origine da rapporti bancari e di gestione di somme e strumenti finanziari instaurati con la banca svizzera: la Convenzione Conto Cifrato, sottoscritta a Lugano il 16 marzo 1998, prevedeva l'applicazione del diritto svizzero e indicava Lugano, e comunque la Svizzera, quale foro competente. La Corte d'appello aveva escluso l'operatività del foro consumeristico, rilevando che i contratti e le procure erano stati sottoscritti a Lugano, che non risultava attività della banca diretta al mercato italiano e che gli ordini erano trasmessi ai fiduciari in Svizzera per l'esecuzione. Il testo non riporta il contenuto dei primi tre motivi né l'esito complessivo dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha respinto i motivi dal quarto al sesto, limitatamente alla giurisdizione. Ha confermato che non ricorrevano i presupposti del foro del consumatore: la banca svizzera non aveva diretto la propria attività verso l'Italia, i contratti e le procure erano stati conclusi a Lugano e non risultavano in Italia atti necessari alla loro conclusione; l'esecuzione avveniva in Svizzera. Ha inoltre stabilito che, esclusa la disciplina consumeristica, la clausola scritta di proroga della giurisdizione a favore del foro svizzero prevale sui fori speciali degli artt. 5 e 6 della Convenzione di Lugano, compreso il foro per pluralità di convenuti. Non risultava inoltre un nesso sufficientemente stretto tra le domande contro la banca svizzera e quelle proposte o proponibili in Italia, tale da rendere opportuna una trattazione unitaria. Gli atti sono stati rimessi alla Sezione Prima civile per l'esame dei restanti motivi. La decisione non conclude il ricorso nel suo complesso e non contiene una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 13 della Convenzione di Lugano del 1988

    Va quindi confermata la statuizione in punto di esclusione della sussistenza di elementi che consentano di individuare l’operatività del c.d. foro del consumatore.

    Il foro consumeristico previsto dalla Convenzione non opera se non risultano soddisfatte le condizioni convenzionali per i contratti di fornitura di servizi o beni mobili materiali, inclusi l'attività diretta dal professionista verso lo Stato del consumatore e gli atti necessari alla conclusione compiuti in tale Stato.

  • art. 14 della Convenzione di Lugano del 1988

    Va quindi confermata la statuizione in punto di esclusione della sussistenza di elementi che consentano di individuare l’operatività del c.d. foro del consumatore.

    Il foro di domicilio del consumatore, previsto dalla disciplina convenzionale, non è disponibile quando nel caso concreto non ricorrono le condizioni per l'applicazione della sezione consumeristica.

  • art. 17 della Convenzione di Lugano del 1988

    Si deve quindi concludere che, nell’accertata mancata applicabilità della disciplina consumeristica (trattandosi di soggetti recatisi volontariamente all’estero per aprire i conti cifrati in un istituto di credito svizzero), prevale sui fori speciali di cui agli artt.5 e 6 della Convenzione la clausola di proroga della giurisdizione regolarmente pattuita, la cui rilevanza giuridica non avrebbe potuto essere ignorata da coloro che l’avevano sottoscritta.

    Una clausola scritta ed esclusiva di proroga della giurisdizione, se non derogata dalle disposizioni inderogabili in materia di consumatori o di competenza esclusiva, prevale sui fori speciali convenzionali, compresi quelli per la materia contrattuale, per il fatto illecito e per la pluralità di convenuti.

  • art. 5 della Convenzione di Lugano del 1988

    Lo stesso ragionamento (prevalenza della clausola di proroga della giurisdizione) va compiuto con riguardo al foro speciale dettato per domanda da responsabilità extracontrattuale, di cui all’art.5 della Convenzione di Lugano.

    Il foro speciale del luogo di esecuzione dell'obbligazione o del luogo dell'evento dannoso non prevale sulla clausola esclusiva di proroga della giurisdizione validamente pattuita, quando non opera una deroga consumeristica o altra eccezione convenzionale.

  • art. 6 della Convenzione di Lugano del 1988

    Quanto invece al rapporto tra la clausola di proroga della giurisdizione e i fori speciali speciali dettati dall’art.6, in caso di pluralità di convenuti e di connessione soggettiva delle domande, deve ribadirsi che il foro scelto dalle parti in via esclusiva prevale sui fori speciali.

    Il foro convenzionale esclusivo prevale sul foro del litisconsorzio in caso di pluralità di convenuti; la possibilità di concentrare le domande davanti al giudice del domicilio di uno di essi non supera la proroga esclusiva, in assenza delle condizioni che giustificano la deroga.

Massime di principio

  • Nell'ambito della Convenzione di Lugano, il foro del consumatore contro il professionista straniero richiede che ricorrano le condizioni previste dalla disciplina convenzionale; non basta che il cliente sia domiciliato nello Stato in cui propone la domanda se il professionista non ha diretto verso tale Stato la propria attività e il consumatore si è recato volontariamente all'estero per concludere il contratto.
  • Quando non opera il foro consumeristico né una competenza esclusiva inderogabile, una clausola scritta che attribuisce in via esclusiva la giurisdizione a un giudice prevale sui fori speciali convenzionali, compresi quelli relativi al luogo di esecuzione, al luogo dell'evento dannoso e alla pluralità di convenuti.
  • Il foro per pluralità di convenuti non giustifica la concentrazione della controversia davanti al giudice del domicilio di uno di essi quando, nei confronti del convenuto straniero vincolato dalla clausola esclusiva, non sussiste un nesso sufficientemente stretto tra le domande tale da rendere opportuna una trattazione unitaria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionale
RamiInternazionale privato

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