Sentenza n. 13521/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-C-STAG11/03/2026, notificato in pari data, con il quale la Prefettura di Roma – S.U.I. ha decretato la revoca del nulla osta al lavoro n. P-RM/L/Q/2023/-OMISSIS- rilasciato in data 15 settembre 2023 e il conseguente rigetto dell’istanza di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato stagionale; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi prot. n. -OMISSIS-C-STAG04/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale e conseguente rigetto dell’istanza di autorizzazione all’ingresso in Italia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro stagionale e il conseguente rigetto dell’autorizzazione all’ingresso, contestando anche la comunicazione dei motivi ostativi. Dalla motivazione emerge che il provvedimento amministrativo era fondato su più elementi: la coincidenza tra il luogo di lavoro e l’alloggio indicati nella domanda; l’assenza, nella visura camerale della società datrice di lavoro, di un fondo o di una sede secondaria presso l’indirizzo indicato; la mancata allegazione dell’asseverazione necessaria a dimostrare la capacità economica del datore di lavoro ai sensi dell’art. 24-bis del testo unico sull’immigrazione. Il ricorrente ha dedotto di essere regolarmente occupato da oltre ventiquattro mesi presso lo stesso datore di lavoro e di non avere precedenti penali, nonché la non imputabilità delle carenze documentali, la propria buona fede e il legittimo affidamento. Ha inoltre sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. La revoca è stata ritenuta legittima perché plurimotivata e fondata sulla carenza di requisiti necessari per l’instaurazione del rapporto di lavoro stagionale, che devono sussistere al momento dell’ingresso in Italia. Il fatto che il ricorrente dichiarasse di essere già occupato da oltre ventiquattro mesi e privo di condanne penali non dimostrava la sussistenza dei requisiti specificamente contestati dall’Amministrazione. La mancata allegazione dell’asseverazione, non prodotta né nel procedimento né in giudizio, impediva in particolare di dimostrare la capacità economica del datore di lavoro. Il TAR ha qualificato la revoca come revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei presupposti del nulla osta, precisando che i controlli posticipati non attribuiscono allo straniero un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno. L’interessato vanta soltanto una legittima aspettativa allo svolgimento del lavoro stagionale per un periodo limitato; pertanto, buona fede e affidamento non impediscono la revoca quando risultino carenti i requisiti legittimanti. È stata esclusa anche la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione: in mancanza della prova della capacità economica del datore di lavoro, tale soluzione vanificherebbe il requisito reddituale previsto dalla disciplina e consentirebbe di eludere il sistema dei flussi programmati. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa dell’obbligo di dimostrare la capacità economica del datore di lavoro mediante la necessaria asseverazione.
d.lgs. 286/1998
La disciplina del lavoro stagionale e dell’ingresso programmato richiede la sussistenza dei presupposti per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro e consente il controllo dei requisiti anche successivamente al rilascio del nulla osta.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro stagionale può essere disposta quando, anche a seguito di controlli successivi al rilascio, risultino carenti i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario.
- Il cittadino straniero che sia entrato in Italia sulla base di una procedura con controlli posticipati non acquisisce, per il solo ingresso o per la precedente occupazione, un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno; vanta soltanto un’aspettativa limitata allo svolgimento del lavoro stagionale, subordinata alla verifica dei requisiti legittimanti.
- La revoca del nulla osta fondata sulla verifica vincolata dei presupposti necessari per il suo rilascio ha natura di revoca sanzionatoria e non è impedita dalla buona fede o dal legittimo affidamento dello straniero quando i requisiti risultino originariamente mancanti o non dimostrati.
- La mancata produzione dell’asseverazione richiesta per dimostrare la capacità economica del datore di lavoro impedisce il rilascio o la conservazione del titolo fondato sul lavoro stagionale quando tale requisito non sia provato né in sede amministrativa né in giudizio.
- In caso di mancata dimostrazione della capacità economica del datore di lavoro, non è dovuto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché tale soluzione renderebbe privo di effetto il requisito reddituale e potrebbe eludere il sistema degli ingressi programmati.
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