Sentenza n. 253/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina dirigenziale n. 556 del 13 maggio 2024, avente ad oggetto: “Procedimento per l’assegnazione in concessione di n. 3 distinte aree demaniali marittime per l’esercizio dell’’acquacoltura in mare e prolungamento funzionale delle concessioni in scadenza”, nonché della Comunicazione ricevuta via pec in data 24 maggio 2024 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETA' ACQUA AZZURRA TOSCANA SOCIETA' AGRICOLA R.L. il 30 dicembre 2024: - della Determina dirigenziale n. 1169 del 4 ottobre 2024 avete ad oggetto: Determinazione n. 556/2024 - Aggiornamento e modifiche conseguenti notificata in data 4 ottobre 2024 e dell’Avviso agli operatori economici alla presentazione di manifestazione di interesse e contestuale invito agli interessati alla presentazione di osservazioni; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETA' ACQUA AZZURRA TOSCANA SOCIETA' AGRICOLA R.L. il 4 luglio 2025: - della Lettera di invito a valere quale disciplinare della procedura comparativa per l’affidamento in concessione di n. 3 distinte aree demaniali marittime per l’esercizio dell’acquacoltura in mare nel golfo di Follonica – LOTTO N. 3, trasmessa via PEC in data 22.04.2025 e recante prot. GE 2025/0017152, nonché di tutti gli allegati ivi richiamati e facenti parte integrante dello stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura comparativa per l'assegnazione in concessione di tre aree demaniali marittime destinate all'acquacoltura, inclusi l'atto di indizione, gli atti modificativi e la lettera di invito relativa al lotto n. 3
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determina dirigenziale con cui il Comune di Piombino aveva indetto il procedimento per l'assegnazione in concessione di tre aree demaniali marittime per l'acquacoltura, nonché la successiva comunicazione via PEC. Con motivi aggiunti ha impugnato la determina di aggiornamento e modifica della procedura, l'avviso agli operatori economici e, infine, la lettera di invito, avente valore di disciplinare, relativa alla procedura comparativa per il lotto n. 3. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. Prima dell'udienza, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché era risultata aggiudicataria della procedura per l'assegnazione della concessione demaniale marittima.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha ritenuto vincolante l'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, intervenuta prima che la causa fosse trattenuta in decisione. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il giudice non può decidere nel merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e pronunciare l'improcedibilità. Le spese sono state compensate, poiché il bene della vita è stato conseguito soltanto successivamente alla proposizione del ricorso, attraverso la partecipazione alla procedura selettiva.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve prendere atto di tale dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; non può decidere comunque il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- Il conseguimento, nel corso della procedura amministrativa, del bene della vita perseguito dal ricorrente può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'impugnazione degli atti presupposti o della procedura, se la parte dichiara espressamente di non voler più coltivare il giudizio.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il risultato favorevole per il ricorrente sia stato conseguito solo successivamente alla proposizione del ricorso, anche mediante la partecipazione alla procedura selettiva oggetto di contestazione.
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