Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1072/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di sospensione per cinque giorni dell’autorizzazione ex artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. allo svolgimento di pubblico spettacolo, per reiterate violazioni dei limiti orari alle emissioni musicali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (esercente autorizzato)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Trani ha sospeso per cinque giorni l’autorizzazione allo svolgimento di pubblico spettacolo presso il proprio esercizio, a seguito di due contestazioni per violazione dei limiti orari alle emissioni musicali, considerate reiterate ai sensi dell’art. 8-bis della legge n. 689/1981. Ha dedotto: carenza di base normativa del potere di sospensione; omessa comunicazione di avvio del procedimento; illegittimità dei verbali presupposti e della disciplina comunale richiamata; sproporzione della misura. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni, senza che la sentenza esamini nel merito tale domanda.

La decisione

Il ricorso è accolto e l’ordinanza è annullata. Il TAR ha rilevato che l’art. 8-bis della legge n. 689/1981 presuppone una precedente violazione accertata con provvedimento esecutivo, condizione non soddisfatta dai verbali richiamati; per uno di essi era ancora pendente il termine per presentare difese. Inoltre, tale disposizione definisce la reiterazione ma non attribuisce il potere di sospendere l’autorizzazione, potere che non è previsto neppure dall’art. 41 del Regolamento comunale, il quale contempla soltanto una sanzione pecuniaria. Gli artt. 46, comma 8, del Regolamento e 54 T.U.E.L. non possono fondare l’atto: attribuiscono al Sindaco, quale ufficiale del Governo, poteri riferiti a gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mentre il provvedimento è stato adottato da un dirigente e non accerta pericoli di tale natura. Neppure l’art. 10 T.U.L.P.S. giustifica la sospensione: l’ordinanza non lo richiama, non accerta un abuso del titolo e non motiva sulla scelta e sulla durata della misura. Trattandosi di potere discrezionale, il giudice non può integrare ex post la motivazione o sostituire la base giuridica; non è applicabile l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. È fondato anche il motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio, poiché la misura non aveva contenuto vincolato. Gli ulteriori motivi sono assorbiti. Restano salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione; spese compensate. La domanda risarcitoria non è decisa espressamente.

Norme richiamate

  • art. 8-bis l. 689/1981

    Considerato che l’ordinanza si fonda sull’art. 8-bis della Legge n. 689 del 1981, il quale richiede che la precedente violazione sia stata accertata con provvedimento esecutivo, mentre i due verbali richiamati non lo sono, per l’ultimo dei quali era anzi ancora pendente il termine per le difese, e comunque la disposizione definisce la reiterazione senza attribuire alcun potere di sospendere l’autorizzazione, che nemmeno l’art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana prevede, contemplando per la violazione la sola sanzione pecuniaria.

    La reiterazione rileva ai sensi della disposizione solo se la precedente violazione è stata accertata con provvedimento esecutivo; la norma non attribuisce, di per sé, il potere di sospendere l’autorizzazione.

  • art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Trani

    Considerato che l’ordinanza si fonda sull’art. 8-bis della Legge n. 689 del 1981, il quale richiede che la precedente violazione sia stata accertata con provvedimento esecutivo, mentre i due verbali richiamati non lo sono, per l’ultimo dei quali era anzi ancora pendente il termine per le difese, e comunque la disposizione definisce la reiterazione senza attribuire alcun potere di sospendere l’autorizzazione, che nemmeno l’art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana prevede, contemplando per la violazione la sola sanzione pecuniaria.

    La disciplina comunale applicabile alla violazione prevede la sola sanzione pecuniaria e non contempla la sospensione dell’autorizzazione.

  • art. 46, comma 8, del Regolamento comunale

    Considerato inoltre che le basi normative alternative non sono utilizzabili: gli artt. 46, comma 8, del Regolamento e 54 T.U.E.L. attribuiscono il potere al Sindaco quale ufficiale del Governo, per gravi pericoli all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, mentre l’ordinanza è stata adottata dal dirigente dell’Ufficio, non richiama tali norme e non accerta alcun pericolo di tale natura.

    Il potere previsto dalla disposizione spetta al Sindaco quale ufficiale del Governo e può essere esercitato in presenza di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; non può fondare l’ordinanza adottata dal dirigente in assenza di tali presupposti.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Considerato inoltre che le basi normative alternative non sono utilizzabili: gli artt. 46, comma 8, del Regolamento e 54 T.U.E.L. attribuiscono il potere al Sindaco quale ufficiale del Governo, per gravi pericoli all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, mentre l’ordinanza è stata adottata dal dirigente dell’Ufficio, non richiama tali norme e non accerta alcun pericolo di tale natura.

    Il potere sindacale quale ufficiale del Governo, riferito a gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non può essere invocato per giustificare a posteriori un atto dirigenziale che non accerta quei pericoli.

  • art. 10 r.d. 773/1931

    Considerato inoltre che l’art. 10 T.U.L.P.S. consente la sospensione delle autorizzazioni di polizia nel caso di abuso della persona autorizzata, ma l’ordinanza non lo richiama né formalmente né sostanzialmente, non accerta alcun abuso del titolo e non motiva sulla scelta della misura e sulla sua durata, sicché, trattandosi di potere discrezionale, il Collegio non può ricostruire a posteriori la valutazione mancante né sostituire la base giuridica dell’atto, e non è invocabile l’art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241 del 1990.

    La sospensione prevista per abuso del titolo richiede l’accertamento dell’abuso e una motivazione sulla scelta e sulla durata della misura; essendo discrezionale, la valutazione mancante non può essere ricostruita dal giudice ex post né sostituita con una diversa base giuridica.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Considerato inoltre che l’art. 10 T.U.L.P.S. consente la sospensione delle autorizzazioni di polizia nel caso di abuso della persona autorizzata, ma l’ordinanza non lo richiama né formalmente né sostanzialmente, non accerta alcun abuso del titolo e non motiva sulla scelta della misura e sulla sua durata, sicché, trattandosi di potere discrezionale, il Collegio non può ricostruire a posteriori la valutazione mancante né sostituire la base giuridica dell’atto, e non è invocabile l’art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241 del 1990.

    La non annullabilità per vizi formali non consente di sanare l’omessa valutazione relativa a un potere discrezionale, né di integrare ex post la motivazione o sostituire la base giuridica dell’atto.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Considerato inoltre che le basi normative alternative non sono utilizzabili: gli artt. 46, comma 8, del Regolamento e 54 T.U.E.L. attribuiscono il potere al Sindaco quale ufficiale del Governo, per gravi pericoli all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, mentre l’ordinanza è stata adottata dal dirigente dell’Ufficio, non richiama tali norme e non accerta alcun pericolo di tale natura.

    Il potere sindacale quale ufficiale del Governo, riferito a gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non può essere invocato per giustificare a posteriori un atto dirigenziale che non accerta quei pericoli.

  • art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Trani

    Considerato che l’ordinanza si fonda sull’art. 8-bis della Legge n. 689 del 1981, il quale richiede che la precedente violazione sia stata accertata con provvedimento esecutivo, mentre i due verbali richiamati non lo sono, per l’ultimo dei quali era anzi ancora pendente il termine per le difese, e comunque la disposizione definisce la reiterazione senza attribuire alcun potere di sospendere l’autorizzazione, che nemmeno l’art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana prevede, contemplando per la violazione la sola sanzione pecuniaria.

    La norma regolamentare applicabile prevede per la violazione soltanto la sanzione pecuniaria, non la sospensione dell’autorizzazione.

  • art. 10 l. 241/1990

    Considerato infine che è fondato anche il motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, non trattandosi di misura a contenuto vincolato, e che gli ulteriori motivi restano assorbiti.

    La comunicazione di avvio è necessaria quando la misura non ha contenuto vincolato; l’omissione è quindi illegittima nel caso di una sospensione discrezionale.

  • art. 60 d.lgs. 104/2010

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

    La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti e avviso della possibile definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • La reiterazione di un illecito amministrativo non costituisce, da sola, base legale per sospendere un’autorizzazione: occorre che la precedente violazione sia stata accertata con provvedimento esecutivo e che una specifica norma attribuisca il potere sospensivo.
  • Un potere sindacale esercitabile quale ufficiale del Governo per fronteggiare gravi pericoli per l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana non può fondare un provvedimento adottato da un dirigente quando mancano sia la competenza dell’organo sia l’accertamento dei presupposti di pericolo.
  • La sospensione di un’autorizzazione di polizia per abuso del titolo richiede l’accertamento dell’abuso e una motivazione sulla scelta e sulla durata della misura; se il potere è discrezionale, il giudice non può integrare ex post la valutazione mancante né sostituire la base giuridica dell’atto.
  • La comunicazione di avvio del procedimento è dovuta quando la misura non è vincolata; la sua omissione vizia il provvedimento se l’amministrazione esercita un potere discrezionale.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazionePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.