Cassazione Civile, Ordinanza n. 04024/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia origina da una domanda proposta in rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. da una società cessionaria di un credito nei confronti di una banca, per ottenere la restituzione di somme asseritamente incamerate in eccedenza rispetto alla quota spettante in base a un accordo interbancario del 29 dicembre 1988. Secondo l’attrice, tale accordo attribuiva pari grado alle ipoteche iscritte da più banche sui beni di un debitore esecutato e imponeva una ripartizione proporzionale dei ricavi della vendita giudiziale; la banca convenuta avrebbe invece trattenuto più del dovuto, giustificandosi con il mancato rinnovo dell’ipoteca da parte di uno degli istituti aderenti. Il tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello della banca per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. In cassazione la banca ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul primo motivo di appello, che contestava l’ammissibilità originaria della domanda perché volta, in sostanza, a modificare un piano di riparto esecutivo intangibile; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che il gravame era invece specifico, poiché individuava le parti della decisione impugnata, gli errori di interpretazione dell’accordo interbancario e la violazione dell’art. 2847 c.c., e chiedeva una diversa lettura delle clausole contrattuali, nel senso che il beneficio del pari grado presupponesse la persistenza e il rinnovo dell’ipoteca.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo il vizio di omessa pronuncia perché la Corte d’appello aveva implicitamente disatteso la doglianza sulla domanda originaria mediante la propria motivazione sull’accordo interbancario. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’atto di appello era sufficientemente specifico ai sensi dell’art. 342 c.p.c., perché conteneva una critica puntuale alla decisione di primo grado e alla interpretazione dell’accordo, con indicazione del presupposto ipotecario ritenuto necessario e della pretesa violazione dell’art. 2847 c.c. La sentenza impugnata è quindi stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione perché esamini nel merito il motivo di appello ritenuto ammissibile e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
norma richiamata come base del ricorso introduttivo in primo grado nel rito sommario di cognizione
art. 702-ter c.p.c.
norma richiamata per l’ordinanza del tribunale che ha accolto la domanda
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare l’omessa pronuncia sul primo motivo di appello; la Corte esclude il vizio perché vi è rigetto implicito
art. 342 c.p.c.
l’appello deve contenere una critica specifica e ragionata alla decisione impugnata, ma non richiede formule sacramentali né un particolare formalismo; è sufficiente individuare punti contestati, ragioni di dissenso e loro incidenza sulla decisione
art. 2847 c.c.
disposizione richiamata come disciplina della durata dell’efficacia dell’iscrizione ipotecaria e della sua inefficacia se non rinnovata nel ventennio; la Corte considera che la censura sulla sua applicazione fosse stata specificamente proposta in appello
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve riportare in modo sufficiente gli atti e i documenti rilevanti, secondo un principio di specificità/autonomia declinato in modo non eccessivamente formalistico
art. 132, n. 4, c.p.c.
il giudice non deve esaminare espressamente ogni argomento, essendo sufficiente una motivazione che renda comprensibile la decisione e disattenda implicitamente le tesi incompatibili
artt. 1321, 1174 e 1175 c.c.
richiamati nel ricorso come basi dell’autonomia privata e della correttezza nell’accordo interbancario, ma senza autonoma ratio decisoria nella sentenza di legittimità
Massime di principio
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza affrontare espressamente una questione, la disattenda implicitamente con una statuizione logicamente incompatibile con la pretesa della parte.
- Ai fini dell’art. 342 c.p.c., il motivo di appello è specifico se consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza censurate, gli errori denunciati e la relazione di incompatibilità tra le censure e la ratio decidendi, senza necessità di formule sacramentali o di argomentazioni eccedenti rispetto allo scopo.
- La riproposizione, in appello, di difese già svolte in primo grado non comporta di per sé inammissibilità, purché sia svolta una critica puntuale e comprensibile alla decisione impugnata e al suo fondamento logico-giuridico.
- In sede di legittimità, la censura della declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità del motivo di appello richiede di riportare nel ricorso il contenuto essenziale del motivo ritenuto carente, in modo da consentire alla Corte il controllo diretto sulla specificità della doglianza.
- L’interpretazione di un accordo tra creditori ipotecari può essere validamente devoluta al giudice del gravame quando il motivo di appello indichi che il primo giudice avrebbe erroneamente ricostruito il presupposto negoziale e il rapporto tra autonomia contrattuale e disciplina legale dell’ipoteca.
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