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Sentenza

Sentenza n. 1241/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 86/2024, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di complessivi 1.000 euro sulla carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Ministero è stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.000 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla data in cui il diritto all’accredito è maturato sino alla concreta attribuzione. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il giudice ha accertato che la sentenza era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, per l’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute nei modi stabiliti dalla sentenza del giudice del lavoro, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente. Il commissario dovrà adempiere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta del ricorrente e trasmettere al TAR una relazione dettagliata tramite il PAT. Non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore del difensore distrattario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Sicilia.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione, unitamente alla notifica e al passaggio in giudicato del provvedimento, consente di procedere in ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale base per il riconoscimento di interessi e rivalutazione sulle somme dovute, dalla data di maturazione del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

  • d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni

    È utilizzato in via analogica per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il provvedimento giudiziario da eseguire sia stato notificato all’amministrazione, sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento.
  • In presenza di una comprovata e non contestata mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di conformarsi alla decisione entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile della stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega a un dipendente munito delle necessarie competenze, quando tale soluzione sia idonea ad assicurare l’esecuzione sostitutiva del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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