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Sentenza

Sentenza n. 244/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 212/2022 emessa dal Tribunale civile di Agrigento, Sezione Lavoro il 23/02/2022 e pubblicata in pari data;

Giustizia amministrativa202500554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Agrigento che aveva condannato l’INPS al pagamento della pensione di vecchiaia, degli arretrati e della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 5 aprile 2018 e condannato l’INPS al pagamento dei ratei arretrati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e danno da diminuzione del valore del credito secondo l’art. 16, comma 6, l. 412/1991. È stata chiesta anche la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la genericità del giudicato, sostenendo che la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice del lavoro. Nel corso del giudizio è emerso che l’INPS aveva effettuato una parte dei pagamenti, mentre risultavano ancora non corrisposti gli interessi maturati dal 5 aprile 2018. A seguito di ordinanza istruttoria, l’amministrazione ha riferito di avere accertato il mancato pagamento degli interessi per il periodo aprile 2018-giugno 2024 e di avere avviato il relativo pagamento, non ancora completato alla data della decisione.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la sentenza civile contenesse criteri sufficientemente determinati per calcolare le somme dovute. La concreta liquidazione già effettuata dall’INPS, non contestata sul punto, confermava inoltre la possibilità di dare esecuzione al giudicato in sede di ottemperanza. Il giudice ha dichiarato cessata in parte la materia del contendere relativamente alle somme già pagate dopo la proposizione del ricorso, poiché il soddisfacimento spontaneo dell’interesse sostanziale aveva eliminato quella parte della controversia. Per la parte residua, relativa agli interessi sulla pensione di vecchiaia maturati dal 5 aprile 2018, il ricorso è stato accolto: l’INPS aveva riconosciuto l’omesso pagamento e comunicato l’avvio della procedura, ma alla data della decisione il pagamento non risultava completato. Il TAR non ha nominato, allo stato, un commissario ad acta, considerato il già disposto mandato di pagamento, lasciando salva la possibilità di richiederne la nomina in caso di ulteriore inottemperanza. L’INPS è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza al giudicato.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    La sentenza civile posta in esecuzione aveva previsto, sui ratei scaduti, il pagamento della maggior somma tra interessi legali e danno da diminuzione del valore del credito secondo i criteri della disposizione.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere dell’azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario quando il comando giudiziale contiene criteri sufficientemente determinati per individuare e calcolare le somme dovute, anche se la controversia cognitiva originaria apparteneva alla giurisdizione del giudice del lavoro.
  • La concreta esecuzione parziale del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta spontaneamente dopo la proposizione del ricorso e non in esecuzione di un ordine giudiziale, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte dell’interesse sostanziale ormai soddisfatta.
  • Se l’amministrazione ha riconosciuto l’esistenza di somme residue dovute in esecuzione del giudicato e ne ha avviato il pagamento, ma non lo ha ancora completato, il giudice dell’ottemperanza può accogliere il ricorso per la parte residua senza nominare immediatamente un commissario ad acta, quando l’esecuzione risulta in corso; resta salva la successiva nomina in caso di ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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