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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39860/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due condanne pronunciate in momenti diversi (Tribunale di Milano 26/06/2014, irrevocabile 29/09/2021: 1 anno e 4 mesi e euro 400,00 per reato ex artt. 81 e 648 c.p.; Tribunale di Pavia 24/05/2018, irrevocabile 05/07/2022: 8 mesi e euro 300,00 per reati ex artt. 62-bis e 625 n.2 c.p.). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione: il giudice dell'esecuzione avrebbe attribuito, senza adeguata motivazione, un aumento pari a 6 mesi e euro 200,00 per il reato satellite, determinando una pena unica sostanzialmente prossima al cumulo materiale

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente motivato l'entità degli aumenti applicati ai reati satellite, mancando di spiegare le ragioni che giustificassero una determinazione della pena unica così prossima al cumulo materiale. Ha richiamato la giurisprudenza che impone di individuare la pena base (reato più grave) e poi motivare gli aumenti in rapporto di proporzione e rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è stata rinviata al Tribunale di Pavia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la continuazione e l'aumento della pena: il giudice deve motivare non solo la scelta della pena base ma anche l'entità degli aumenti per i reati satellite, nei limiti e con i criteri di proporzione richiesti dalla giurisprudenza

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione e rideterminare la pena per reati giudicati separatamente; l'applicazione richiede una motivazione adeguata sul trattamento sanzionatorio complessivo

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Indica il criterio per individuare il reato più grave (quello per il quale è stata inflitta la pena più grave) da assumere come base per la rideterminazione in sede esecutiva

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Fissano i parametri e i criteri per l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena; il giudice dell'esecuzione deve esercitare tale discrezionalità motivando in rapporto ai parametri di proporzionalità e ragionevolezza

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Bruzzaniti)

    Sez. U. n. 47127/2021; Sez. 1 n. 21424/2019; Sez. 1 n. 800/2020

    La giurisprudenza stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve: 1) individuare il reato più grave sulla base della pena più grave inflitta; 2) parametrizzare gli aumenti per i reati satellite sulla pena così determinata; 3) motivare specificamente sia la scelta della pena base sia l'entità dei singoli aumenti, in modo da consentire il controllo sul rispetto dei limiti dell'art. 81 e per evitare un cumulo materiale mascherato

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, quando ridetermina la pena per continuazione tra sentenze separate, deve prima individuare il reato più grave (quello con la pena maggiore) e poi calcolare gli aumenti sui reati satellite a partire da quella pena
  • Occorre una motivazione specifica non solo sulla pena base ma anche sull'entità dei singoli aumenti per i reati satellite: la motivazione deve consentire di verificare la proporzione tra le pene e il rispetto dei limiti di legge
  • Se l'aumento assegnato ai reati satellite porta la pena unica ad essere sostanzialmente uguale al cumulo materiale, il giudice deve spiegare le ragioni di tale scelta; la mancanza di tale spiegazione costituisce vizio motivazionale rilevante
  • I parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen. devono essere considerati nella determinazione degli aumenti, e l'esercizio del potere discrezionale va adeguatamente documentato in motivazione
  • Il difensore può efficacemente impugnare dinanzi alla Cassazione per vizio di motivazione la decisione del giudice dell'esecuzione che non espliciti il ragionamento sulle maggiorazioni in caso di continuazione tra sentenze separate
  • In caso di annullamento per difetto motivazionale, il rinvio al giudice a quo deve avvenire in diversa composizione, e il nuovo esame dovrà attenersi ai criteri di proporzione e motivazione indicati dalla Cassazione

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