Cassazione Penale, Sentenza n. 47951/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 591, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di decidere sull'appello autonomamente proposto in data 02/01/2019 in favore di Gabriella Guerriero avverso la sentenza di primo grado che l'aveva assolta per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La mancata pronuncia impediva alla ricorrente di ottenere il proscioglimento nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato che il reato attribuito a Guerriero è estinto per prescrizione. La Suprema Corte ha ritenuto che, essendo il reato commesso tra settembre 2012 e aprile 2014 ormai prescritto, si imponesse la declaratoria immediata di estinzione del reato; non emergono elementi di prova evidente che giustifichino un proscioglimento per insussistenza dei fatti o attribuzione ad altri, per cui non è possibile disporre l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 591, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
art. 591, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Il ricorso eccepiva violazione di tale norma per l'omessa statuizione sull'appello della difesa; la Corte ha comunque risolto la questione sulla base della prescrizione del reato, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata.
art. 131-bis cod. pen.
Riferimento alla possibilità di proscioglimento per particolare tenuità del fatto invocata dalla difesa; la Cassazione ha rilevato però l'assenza di prova evidente di innocenza e ha deciso per la prescrizione, non per il proscioglimento sostanziale.
artt. 61 n.9, 81 co. v., 640, secondo comma n.1, cod. pen. in relazione all'art. 15-quinquies d.lgs. 502/1992
artt. 61 n.9, 81 cpv., 640 secondo comma n.1, cod. pen., in relazione all'art. 15-quinquies d.lgs. 502/1992
Indicazione del capo di imputazione assegnato in primo grado; la Cassazione non ha approfondito il merito della responsabilità, avendo disposto la dichiarazione di estinzione per prescrizione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 9868 del 07/09/2000 (Pezzuto, Rv. 216680)
Sez. 2, n. 9868 del 07/09/2000, Pezzuto, Rv. 216680
Richiamata la regola secondo cui l'impugnazione proposta dall'imputato è autonoma rispetto a quella del pubblico ministero, quindi la rinuncia del P.M. non incide sull'appello difensivo.
Prescrizione del reato
La Corte ha ritenuto che il decorso dei termini di prescrizione rendeva improcedibile qualsiasi rimessione in termini di merito e imponeva la declaratoria di estinzione del reato; la prescrizione, una volta accertata, giustifica l'annullamento senza rinvio dell'atto impugnato.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta dall'imputato è autonoma rispetto a quella del pubblico ministero: la rinuncia del P.M. non estingue automaticamente l'appello difensivo e la corte deve decidere anche su quell'impugnazione.
- Se, al momento del giudizio di legittimità, il reato risulta ormai estinto per prescrizione in modo evidente, la Cassazione può annullare senza rinvio e dichiarare l'estinzione del reato, senza rimandare per un nuovo giudizio di merito.
- La dichiarazione di estinzione per prescrizione esclude la possibilità di disporre un rinvio per valutare il merito quando non sussistono elementi di prova evidente che giustifichino un proscioglimento per insussistenza o attribuzione ad altri.
- L'omessa pronuncia della corte su un appello validamente proposto dalla difesa può costituire motivo di doglianza, ma l'esito finale dipende anche da questioni procedurali sopravvenute (es. prescrizione) che possono risolvere la controversia senza bisogno di nuovo giudizio di merito.
- Quando si contesta un'ordinanza che dichiara inammissibile o rileva rinuncia di una parte, è importante verificare l'autonomia delle impugnazioni e lo stato della prescrizione per determinare il rimedio processuale appropriato (annullamento con o senza rinvio).
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