Sentenza del 23/06/2017 n. 2050 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia sulla richiesta di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2007, 2008 e 2009, sostenendo di svolgere l'attività professionale senza un'autonoma organizzazione e quindi in assenza del presupposto impositivo previsto dalla legge. L'Agenzia aveva riconosciuto la fondatezza della richiesta e aveva effettuato il rimborso durante il giudizio. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, compensando però le spese senza motivazione. Il contribuente ha impugnato tale statuizione, chiedendo che le spese fossero poste a carico dell'Agenzia in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello. Ha ritenuto che il rimborso tardivo, intervenuto soltanto durante il giudizio, avesse reso necessario il ricorso e che l'Agenzia fosse virtualmente soccombente. Ha quindi riformato la sentenza di primo grado e condannato l'Agenzia delle entrate a rimborsare al contribuente 1.454,25 euro, oltre IVA, CPA e interessi legali, per le spese del primo giudizio. Ha inoltre posto a carico dell'Agenzia le spese del giudizio d'appello, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992
Dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere per intervenuto rimborso non comporta automaticamente la compensazione delle spese. Il giudice deve comunque regolare le spese valutando quale parte sarebbe risultata soccombente nell'esito virtuale della controversia.
Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio
Il principio della soccombenza si applica anche al processo tributario. Quando l'Amministrazione riconosce tardivamente l'infondatezza della pretesa o rimborsa l'imposta durante il giudizio, può essere condannata alle spese se ha reso necessario il ricorso.
Art. 2 del d.lgs. n. 446/1997
Presupposto dell'IRAP costituito dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata
L'attività del professionista è soggetta a IRAP solo quando ricorre un'autonoma organizzazione. Nel caso esaminato l'Agenzia ha riconosciuto che tale requisito mancava per l'attività dell'ingegnere.
Sentenza Corte costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005
Illegittimità costituzionale dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui esclude la condanna alle spese nei casi di cessazione della materia del contendere diversi dalle definizioni agevolate previste dalla legge
La compensazione automatica delle spese in caso di cessazione della materia del contendere è incompatibile con il principio di responsabilità per le spese e può determinare un ingiustificato privilegio per la parte che, tardivamente, riconosce le ragioni dell'altra.
Sentenza Cassazione, Sezione V, n. 21380 del 4 ottobre 2006
Il giudice deve procedere alla valutazione dell'esito virtuale della controversia
Quando il giudizio viene meno per annullamento o ritiro dell'atto, il giudice deve stabilire chi sarebbe risultato vincitore e porre le spese a carico della parte virtualmente soccombente.
Massime di principio
- Il rimborso o l'annullamento dell'atto tributario durante il processo non determina automaticamente la compensazione delle spese.
- Se il comportamento tardivo dell'Amministrazione ha costretto il contribuente a proporre ricorso, l'Amministrazione può essere condannata alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
- Il giudice deve valutare il probabile esito della controversia sulla base delle ragioni sostanziali, anche se il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La richiesta di rimborso presentata prima del ricorso è rilevante per dimostrare che il contribuente ha cercato di evitare il contenzioso e che il ricorso è stato causato dall'inerzia o dal ritardo dell'Ufficio.
- L'autotutela o il rimborso intervenuti in corso di causa dovrebbero essere adeguatamente motivati, così da consentire al giudice di valutare le ragioni della definizione e la corretta regolazione delle spese.
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