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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21994/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca e distruzione disposta nella sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per il reato di cui all'art. 137, comma 1, in riferimento all'art. 124 d.lgs. 152/2006. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione di legge (art. 240 c.p.) e mancanza assoluta di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., poiché il giudice ha disposto la confisca con una formula astratta ("deve infine disporsi la confisca e la distruzione di quanto in sequestro") senza valutare la pericolosità concreta del bene e la necessità preventiva di sottrarlo alla disponibilità dell'imputato; (ii) contraddittorietà e illogicità della motivazione, dato che il bene (tensostruttura) era stato precedentemente dissequestrato dall'autorità procedente perché l'imputato, con autorizzazione del P.M., aveva eliminato la condizione di illiceità (rimozione dello scarico abusivo), per cui al momento della sentenza non vi era più alcun bene sottoposto a sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca e distruzione. La Corte ha motivato che la statuizione di confisca era priva di motivazione concreta: il giudice non ha argomentato il nesso di strumentalità tra il bene e il reato, né la persistenza delle esigenze preventive, inoltre ha ignorato il fatto che il bene era già stato dissequestrato in ragione della rimozione dell'illecito. Ne consegue l'annullamento senza rinvio limitato alla confisca/distruzione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione.

  • art. 137, comma 1, in riferimento all'art. 124 d.lgs. 152/2006

    Norme del diritto ambientale relative all'illecito contestato (scarico non autorizzato); costituiscono il titolo di reato per cui il condannato ha patteggiato.

  • art. 240, comma 1 c.p.

    Dispone la confisca per determinate ipotesi; la giurisprudenza richiede al giudice motivazione concreta circa il nesso di pertinenzialità/strumentalità del bene rispetto al reato e, se invocata, la non attendibilità delle giustificazioni sulla provenienza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione connessi alla violazione di legge e alla mancanza/contraddittorietà della motivazione; invocata per censurare la genericità e l'assenza di argomentazione sul provvedimento di confisca.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Stabilisce limiti di impugnazione in cassazione per le sentenze di patteggiamento che comprendono misure di sicurezza quando la misura è frutto dell'accordo; la Corte ha precisato che, se la confisca non risulta oggetto di accordo, la censura procede secondo l'art. 606 c.p.p.

Massime di principio

  • La confisca disposta in una sentenza di patteggiamento richiede una motivazione concreta: il giudice deve spiegare il nesso di strumentalità tra il bene e il reato e perché la sua sottrazione è necessaria per finalità preventive.
  • Se la confisca è stata prevista nell'ambito del patteggiamento solo implicitamente o non è risultata oggetto di accordo tra le parti, è possibile impugnarla per vizio di motivazione in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La mera formula astratta "confisca di quanto in sequestro" è insufficiente: il giudice deve valutare la pericolosità attuale del bene, la persistenza dell'interesse preventivo e le eventuali riparazioni o rimozioni delle condizioni illecite.
  • Se il bene è stato dissequestrato prima della pronuncia perché l'imputato ha eliminato la condizione di illiceità (es. lavori di ripristino autorizzati), il giudice deve tenerne conto; in mancanza di una motivazione che giustifichi comunque la confisca, la misura è destinata a essere annullata.
  • Non è sufficiente collegare astrattamente un bene all'attività imprenditoriale che ha agevolato l'illecito: occorre argomentare in concreto il ruolo effettivo del bene nel compimento del reato e nelle modalità realizzative dello stesso.
  • Nel dubbio sulla pertinenzialità o sulla provenienza dei beni, il giudice deve illustrare i motivi che lo inducono a ritenere non attendibili le giustificazioni fornite dall'imputato; l'assenza di tale valutazione rende la confisca vulnerabile in sede di impugnazione.

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