Cassazione Penale, Sentenza n. 39729/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di dissequestro del villino di proprietà di Antonella Costa, sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. Il ricorrente deduceva che la motivazione del Tribunale era meramente apparente e non aveva considerato come fatti nuovi la qualificazione degli indici ISTAT come meramente indicativi, la documentata provenienza lecita delle somme versate per l'acquisto (con dettagli sui versamenti effettuati da parenti: 30.000 euro tramite vaglia da Antonio Fortunato Costa, 30.000 euro tramite vaglia da Caterina Bertucci, 10.000 euro tramite bonifici da Bertucci e Cosmo Damiano Tassone, residuo di 10.000 euro) e il successivo dissequestro, disposto dal GUP, dei conti dei genitori ritenuti privi di fondi illeciti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla mera apparente motivazione: il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sproporzione reddituale tra i redditi del nucleo e gli acquisti, anche avvalendosi di analisi ISTAT come indizio integrato da una valutazione complessiva, documentando un disavanzo complessivo molto rilevante (-348.844,30 euro) nel periodo considerato. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini del dissequestro dell'immobile, il dissequestro dei conti dei genitori, perché le movimentazioni risultavano congrue e non dimostravano che fossero transitati sui medesimi conti fondi riferibili al reato, né veniva provata la diretta utilizzazione di quelle somme per l'acquisto dell'immobile. Per questi motivi la motivazione del Tribunale non è stata ritenuta apparentemente viziata in modo da giustificare la cassazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Norma che consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati collegati al traffico di stupefacenti; è il titolo giuridico del vincolo reale sul villino contestato.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che incrimina la illecita detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, quale reato ascritto al ricorrente e motivo della misura patrimoniale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., sent. n. 25932/2008 e n. 25933/2008, nonché Sez. U. n. 14535/2006 e successive)
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008; Sez. U. n. 14535 del 19/12/2006
Principi consolidati sul contenuto del motivo di cassazione in materia di misure cautelari: il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge, inclusi errores in iudicando e vizi motivazionali radicali; il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva endoprocessuale, più limitata rispetto alla cosa giudicata, e impedisce la riformulazione di questioni già decise.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, sent. n. 36833/2021 e Sez. 5, n. 14047/2016)
Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021; Sez. 5, n. 14047 del 04/02/2016
Principi interpretativi sull'uso degli indici ISTAT: tali indici hanno valore essenzialmente indiziario e devono essere letti criticamente insieme agli altri dati investigativi; restano a carico dell'interessato gli oneri probatori per dimostrare la legittima provenienza delle somme.
Massime di principio
- Il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva limitata: non impedisce la produzione di fatti nuovi rilevanti, ma impedisce la riproposizione di questioni già dedotte e decise; chi invoca novità deve mostrare elementi concretamente nuovi e non semplici riformulazioni.
- Gli indici ISTAT possono essere utilizzati come elementi indiziari per valutare la sproporzione tra redditi e investimenti, ma richiedono sempre una valutazione critica e l'integrazione con altri riscontri istruttori; non sono di per sé conclusivi.
- Il dissequestro di conti personali di terzi (es. genitori) motivato dalla mancanza di fondi illeciti non obbliga automaticamente il dissequestro di un bene collegato se non viene dimostrato il nesso diretto e la tracciabilità delle somme impiegate per l'acquisto.
- L'onere della prova circa la lecita provenienza delle somme spetta a chi domanda il dissequestro: occorre documentazione chiara e tracciabile che colleghi i versamenti all'acquisto in contestazione.
- In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari la sindacabilità dei vizi motivazionali è più limitata: devono emergere vizi di motivazione radicali (assenza o incoerenza totale) per ottenere l'annullamento.
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