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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25004/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un atto di contestazione e un avviso di rettifica relativi al periodo d'imposta 2014, fondati su un PVC del 14 marzo 2019, deducendo in origine difetto di motivazione perché gli atti risultavano indirizzati a una società terza della quale egli era stato consulente senza poteri gestori. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto le ragioni dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio: la CTR avrebbe fissato l'udienza di trattazione prima della scadenza del termine di costituzione dell'appellato e, soprattutto, la segreteria non avrebbe comunicato al contribuente appellato l'avviso di trattazione dell'udienza, pur essendosi egli costituito tempestivamente. La censura è stata incardinata sull'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 101 c.p.c. e 24 Cost., nonché agli artt. 23, 30 e 31 del d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che nel processo tributario la comunicazione della data di udienza ex art. 31 d.lgs. n. 546/1992, applicabile anche all'appello per il rinvio dell'art. 61, è presidio essenziale del diritto di difesa e del contraddittorio; l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza alle parti costituisce causa di nullità della decisione. Nel caso concreto risultava che l'avviso era stato comunicato solo all'appellante prima della scadenza del termine di costituzione dell'appellato, che poi si era tempestivamente costituito, ma non era stato successivamente avvisato dell'udienza di discussione. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza conseguente alla lesione del contraddittorio e del diritto di difesa

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato come norma posta a presidio del contraddittorio processuale

  • art. 24 Cost.

    richiamato quale fondamento costituzionale del diritto di difesa, ritenuto incomprimibile

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato con riferimento al termine di costituzione dell'appellato nel processo tributario

  • art. 30 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato tra le norme processuali tributarie invocate dal ricorrente

  • art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione"

    impone la comunicazione dell'udienza alle parti costituite; la sua omissione determina nullità della decisione

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    rende applicabile all'appello la disciplina dell'art. 31 del medesimo decreto

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la comunicazione della data di trattazione dell'udienza è un adempimento essenziale a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa; la sua omissione comporta la nullità della decisione pronunciata.
  • Il diritto a ricevere l'avviso di trattazione spetta alla parte tempestivamente costituita; se l'appellato si costituisce nei termini, deve essere avvisato dell'udienza anche quando l'avviso sia stato già comunicato all'appellante.
  • La mera tempestiva costituzione di una parte non sana la mancata comunicazione dell'udienza: la lesione del diritto di difesa deriva dal fatto stesso della mancata notizia della trattazione, senza necessità di provare uno specifico pregiudizio ulteriore.
  • Se il vizio processuale accertato in cassazione richiede ulteriori accertamenti di fatto, la causa va cassata con rinvio al giudice di merito.
  • L'avviso di udienza nel processo tributario ha funzione di garanzia sostanziale e non meramente formale; la sua omissione è causa di nullità anche nel giudizio di appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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