Sentenza del 05/04/2019 n. 9610 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) delle superfici dello stabilimento nelle quali venivano prodotti rifiuti speciali non pericolosi, non assimilabili per quantità ai rifiuti urbani. L'ente impositore contestava alla CTR di avere disapplicato il regolamento comunale, escluso dalla TIA le superfici produttive e ritenuto la tariffa non soggetta a IVA. La Corte ha verificato sia la legittimità della riduzione delle superfici tassabili, sia la natura tributaria della TIA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'ente impositore. Ha ritenuto legittima la disapplicazione del regolamento comunale, poiché l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani non può prescindere dalla valutazione anche quantitativa dei rifiuti prodotti. Sulla base della documentazione fornita dalla contribuente, relativa a oltre 58 tonnellate di imballaggi in carta e cartone e oltre 18 tonnellate di imballaggi in plastica conferiti a un vettore autorizzato, ha confermato che tali quantitativi erano incompatibili con il servizio pubblico e che le relative superfici non erano assoggettabili alla TIA. Ha inoltre confermato che la TIA, avendo natura tributaria, non è soggetta a IVA. Le spese dei precedenti gradi sono state compensate, mentre l'ente impositore è stato condannato a pagare alla contribuente 1.500 euro per il giudizio di cassazione, oltre accessori e rimborso forfettario, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21
Attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e di stabilire l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
L'assimilazione comunale deve considerare sia le caratteristiche qualitative sia la quantità dei rifiuti; un'assimilazione automatica e illimitata è illegittima se non tiene conto della concreta capacità del servizio pubblico.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 2, 3 e 4
La tariffa è applicata a chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte e si compone di una quota fissa e di una quota rapportata ai rifiuti conferiti e ai costi del servizio.
La mera occupazione o detenzione costituisce il presupposto ordinario della TIA, ma l'applicazione deve essere coordinata con le esclusioni previste per le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
Nella superficie tassabile non si considera la parte nella quale, per caratteristiche strutturali e destinazione, si formano rifiuti speciali per il cui smaltimento provvedono direttamente i produttori.
Le superfici che producono in via ordinaria rifiuti speciali non assimilabili, smaltiti autonomamente dal produttore, sono escluse dalla tassazione o dalla tariffazione, secondo i presupposti accertati.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5
Il giudice tributario può disapplicare i regolamenti e gli atti generali rilevanti ai fini della decisione, se illegittimi.
Il giudice tributario può disapplicare il regolamento comunale quando la sua applicazione concreta contrasta con la normativa primaria, purché vi sia un nesso con l'atto impositivo impugnato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3
La disciplina IVA riguarda cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi natura corrispettiva; non si applica a un prelievo avente natura tributaria.
L. n. 133 del 1999, art. 6, comma 13, e D.M. n. 370 del 2000
Le disposizioni invocate dall'ente non modificano la natura tributaria della TIA né ne determinano l'assoggettamento a IVA.
Cass., Sezioni Unite, n. 5078 del 2016
La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA.
La TIA non costituisce il corrispettivo di un servizio reso nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, ma un prelievo tributario destinato a finanziare il servizio pubblico.
Massime di principio
- L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani deve essere definita dal Comune sulla base di criteri sia qualitativi sia quantitativi; un regolamento che assimili indistintamente tutti i rifiuti senza limiti quantitativi può essere disapplicato dal giudice tributario.
- Il contribuente che chiede l'esclusione o la riduzione della TIA deve provare concretamente la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti, nonché il loro autonomo smaltimento. Sono rilevanti documenti come MUD, formulari, contratti con operatori autorizzati, fatture e documentazione tecnica o fotografica.
- Le superfici direttamente interessate dalla produzione di rifiuti speciali non assimilabili possono essere escluse dalla TIA se il produttore è obbligato a provvedere autonomamente allo smaltimento; la mera destinazione industriale dell'area, tuttavia, non basta senza adeguata prova.
- La valutazione deve distinguere tra superfici produttive e altre aree dello stabilimento, come uffici, servizi, corridoi o aree in cui si producono rifiuti ordinari, che possono restare soggette alla tariffa.
- La TIA istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997 ha natura tributaria e, secondo il principio confermato dalle Sezioni Unite, non è soggetta a IVA.
- Il giudice tributario può disapplicare un regolamento comunale illegittimo anche se esso non è stato previamente annullato dal giudice amministrativo, quando la sua illegittimità incide direttamente sull'atto impositivo impugnato.
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