Cassazione Civile, Ordinanza n. 35065/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo e, correlativamente, l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione, lamentando sia la mancata notifica delle cartelle e degli atti presupposti, sia l'omessa comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro un atto ritenuto non autonomamente impugnabile; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile anche l'appello, ritenendo tardiva la costituzione in giudizio e, comunque, privo di specifici motivi contro la ratio della decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, in sintesi: 1) errato calcolo del termine di 30 giorni per la costituzione in appello, che secondo lui doveva decorrere dalla ricezione della notifica e non dalla spedizione; 2) erronea valutazione dei motivi di appello, che avrebbero invece censurato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per difetto di previo avviso; 3) violazione delle regole sull'impugnabilità degli atti tributari e del regime dell'estratto di ruolo; 4) nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancato contraddittorio endoprocedimentale e omessa comunicazione preventiva; 5) ulteriori censure sulla sottoscrizione degli atti, sulla notificazione delle cartelle, sul disconoscimento della documentazione prodotta e sulla prescrizione del credito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, il termine di 30 giorni per la costituzione dell'appellante che notifichi via posta decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, sicché l'appello era tempestivo. Ha poi ritenuto fondata la censura relativa all'iscrizione ipotecaria, perché l'atto era stato impugnato anche come vizio proprio per mancanza dell'avviso preventivo, e l'omessa comunicazione prima dell'iscrizione comporta nullità dell'ipoteca. I motivi secondo, terzo, quinto, sesto e settimo sono stati respinti o dichiarati inammissibili, poiché diretti a contestare la pretesa tributaria e la validità delle cartelle e dell'estratto di ruolo, profili ormai preclusi dalla mancata specifica impugnazione della statuizione di primo grado sull'inammissibilità del ricorso contro l'estratto di ruolo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e, decidendo nel merito, ha accolto parzialmente il ricorso originario del contribuente limitatamente alla nullità dell'iscrizione ipotecaria non preceduta da avviso, compensando le spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario il termine per la costituzione in giudizio dell'appellante che notifichi l'atto a mezzo posta decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla sola spedizione.
art. 22, comma 1, d.lgs. 546/1992
La tempestività della costituzione va misurata secondo la data di ricezione della notifica quando la notificazione avviene via posta.
art. 53 d.lgs. 546/1992
L'onere di specificità dei motivi di appello richiede la contestazione del fondamento logico-giuridico della decisione di primo grado; in mancanza, la statuizione non specificamente censurata resta coperta da preclusione.
art. 19 d.lgs. 546/1992
L'estratto di ruolo non è considerato, in questa vicenda, atto autonomamente impugnabile; le contestazioni su cartelle non notificate e pretesa tributaria restano assorbite nella preclusione processuale.
art. 77 d.P.R. 602/1973
L'iscrizione ipotecaria è atto cautelare/alternativo all'esecuzione forzata, ma richiede la previa comunicazione al contribuente prima dell'iscrizione, a pena di nullità dell'atto.
art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973
La notifica dell'intimazione ex art. 50 non è necessaria per l'iscrizione ipotecaria in quanto tale, essendo prescritta in diverso contesto esecutivo.
L. 241/1990
artt. 3, 7, 10, 12, 21-bis
Richiamata a sostegno del principio di partecipazione procedimentale e della necessità di comunicazione preventiva degli atti lesivi.
Costituzione
Richiamati a sostegno del diritto di difesa, dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Utilizzata come parametro per valorizzare il diritto al contraddittorio e alla partecipazione al procedimento.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la notificazione dell'atto di impugnazione avvenga a mezzo posta, il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla data di spedizione.
- L'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto solo se l'atto di gravame contesta, anche implicitamente ma in modo univoco, la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura di una autonoma ratio comporta preclusione e formazione del giudicato interno.
- Se il ricorso introduttivo riguarda anche un'iscrizione ipotecaria, può essere scrutinata la nullità del vincolo reale per difetto di previo avviso, trattandosi di vizio proprio dell'atto cautelare, distinto dalle contestazioni sulla pretesa tributaria sottostante.
- L'omessa comunicazione preventiva al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria comporta la nullità dell'iscrizione stessa per violazione del diritto di partecipazione al procedimento.
- Le contestazioni relative a estratto di ruolo, cartelle non notificate, prescrizione del credito e validità della pretesa restano inammissibili quando non sia stata specificamente impugnata la statuizione di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l'estratto di ruolo.
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