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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1690/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 03/07/2020 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Modena per il reato di tentata rapina impropria. I motivi principali dedotti sono: (1) mancanza del nesso di immediata strumentalità tra la condotta violenta e la sottrazione della cosa, con richiesta di riqualificazione in tentato furto e lesioni per reati procedibili solo a querela; (2) errata qualificazione del fatto come rapina impropria consumata anziché tentata, sostenendo che l'imputato era stato fermato in prossimità delle casse e non aveva ancora acquisito la piena disponibilità della merce; (3) vizio di motivazione e errata valutazione dell'attendibilità della persona offesa (il vigilante), nonché omissione di considerare la presunta provocazione o aggressione subita dall'imputato al momento del controllo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto provato che l'imputato reagì con violenza al controllo operato dall'addetto alla vigilanza volto a recuperare la refurtiva, e che la violenza non era giustificata da legittima difesa ma collegata all'obiettivo di assicurarsi il possesso della merce e l'impunità. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che la consumazione della rapina impropria non richiede che l'autore sia oltrepassato le casse: il requisito della sottrazione e quello dell'impossessamento sono distinti e, nel caso, la condotta dell'imputato (negare la sottrazione e rifiutarsi di mostrare/riconsegnare la merce) aveva determinato una piena e autonoma disponibilità della cosa. Sul terzo motivo la censura di merito è stata ritenuta impropria in sede di legittimità, essendo la motivazione di merito congrua e coerente con le prove, incluse le lesioni compatibili con l'aggressione denunciata dal vigilante. In conseguenza di ciò la Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L.

    n. (numero non indicato nel testo)

    Citato solo in riferimento alla modalità di trattazione con contraddittorio scritto; non inciso sul merito della qualificazione del reato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 46412 del 2014, Rv. 261021)

    Richiamato il principio secondo cui la riconducibilità del fatto all'ipotesi tentata poggia sul rilievo che l'imputato, all'atto del controllo, abbia consegnato la merce sottratta; nel caso contrario la condotta può integrare la rapina impropria

Massime di principio

  • Per la rapina impropria è necessario il nesso di immediatezza tra la sottrazione e la condotta violenta atta ad assicurare il possesso e l'impunità: la violenza rivolta a impedire la riconsegna della refurtiva rientra nella fattispecie
  • La distinzione tra sottrazione materiale della cosa e acquisizione della piena e autonoma disponibilità della stessa è cruciale: la mera presenza alla cassa non esclude la consumazione se il reo negando la sottrazione e rifiutando la restituzione mostra di essersi posto in possesso autonomo
  • La valutazione della attendibilità della persona offesa e l'apprezzamento delle prove sono tipicamente di merito e non sono riesaminabili in cassazione salvo vizi motivazionali evidenti
  • La reazione violenta del reo in occasione del controllo per il recupero della refurtiva difficilmente può essere giustificata come legittima difesa quando l'intervento è chiaramente diretto al recupero di beni sottratti
  • In sede di impugnazione per cassazione, i motivi che sollevano questioni di merito senza documentare errori di diritto o vizi logici nella motivazione risultano spesso inammissibili o rigettati
  • La condanna alle spese e l'ammenda prevista dall'art. 616 c.p.p. può essere disposta quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza

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