Sentenza n. 6741/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la revoca dell'assegnazione per finalità istituzionali di un immobile confiscato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Lazio relativa alla revoca, disposta dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati, dell'assegnazione di un immobile confiscato destinato a finalità istituzionali e sociali. Il primo motivo contestava la valutazione negativa della scelta comunale di risolvere consensualmente, anziché mediante decadenza per gravi motivi, la concessione dell'immobile a un consorzio, rinunciando a un possibile risarcimento per l'abuso del bene; il Comune sosteneva che tale scelta avesse consentito di restituire rapidamente il bene alla disponibilità collettiva. Con il secondo motivo il Comune negava la negligenza nell'obbligo di custodia, richiamando l'affidamento dei controlli alla Polizia Municipale, sebbene con organico ridotto. Con il terzo motivo contestava la violazione degli obblighi di conservazione, deducendo di essere intervenuto dopo gli atti vandalici per ripristinare i varchi, i bagni e il giardino e di avere stanziato fondi per completare i lavori. Con il quarto motivo negava la mala gestio derivante dalla prevista concessione onerosa di una porzione dell'area esterna per un chiosco, sostenendo che si trattasse di una parte ridotta dell'immobile e che il resto sarebbe rimasto destinato alla gestione diretta per finalità istituzionali. La controversia riguardava inoltre l'utilizzo del bene da parte del precedente concessionario per serate danzanti e intrattenimenti musicali a pagamento, con somministrazione priva di SCIA e impiego di personale non assunto, nonché la successiva omessa vigilanza comunale, il degrado e gli atti vandalici subiti dall'immobile e la deliberazione comunale per una concessione onerosa dell'area esterna senza preventiva autorizzazione dell'Agenzia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. I motivi dal secondo al quarto sono stati esaminati congiuntamente, in quanto attinenti alla sussistenza dei presupposti della revoca. Il Collegio ha ritenuto provati, sulla base della documentazione in atti, sia il mancato rispetto del vincolo di destinazione del bene, dapprima per l'utilizzo del bene da parte del concessionario per attività incompatibili con le finalità sociali assegnate e, successivamente, per la deliberata concessione onerosa di una porzione dell'area esterna per un chiosco, sia l'inadeguata vigilanza comunale, durante la concessione e dopo la restituzione del bene, quando l'immobile era stato esposto ad atti vandalici e degrado. Gli interventi riparatori successivi non sono stati ritenuti idonei a escludere la negligenza pregressa. Il giudice ha qualificato come doverosa e vincolata la revoca dell'assegnazione da parte dell'Agenzia nei casi di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate, ai sensi dell'art. 112, comma 4, lettera l), del d.lgs. n. 159/2011. Tali circostanze sono state ritenute di per sé sufficienti a fondare la revoca. La censura relativa alla risoluzione consensuale della concessione e alla rinuncia al possibile risarcimento è stata considerata marginale e comunque idonea a corroborare la valutazione di mancata valorizzazione del bene, anche in relazione alla violazione del regolamento comunale per la gestione dei beni confiscati. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 4, lettera l), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate
La revoca del provvedimento di assegnazione e destinazione di un bene confiscato costituisce atto doveroso e vincolato dell'Agenzia quando il bene sia utilizzato in modo mancato o difforme rispetto alle finalità indicate, oltre che negli altri casi previsti dalla legge.
art. 115 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Il provvedimento di revoca è stato ritenuto coerente con le finalità della disciplina sulla gestione e destinazione dei beni confiscati.
Massime di principio
- La revoca dell'assegnazione di un bene confiscato costituisce esercizio doveroso e vincolato del potere attribuito all'Agenzia competente quando il bene sia utilizzato in modo mancato o difforme rispetto alle finalità indicate nel provvedimento di destinazione.
- L'utilizzo di un bene confiscato per attività incompatibili con la finalità sociale o istituzionale assegnata integra, di per sé, un presupposto sufficiente per la revoca dell'assegnazione, senza che sia necessario dimostrare ulteriori profili di danno economico.
- L'amministrazione assegnataria è responsabile non solo del rispetto diretto della destinazione del bene, ma anche della vigilanza sull'operato del concessionario e della custodia e conservazione dell'immobile dopo la sua restituzione.
- Gli interventi riparatori successivi ad atti vandalici non escludono la precedente negligenza nella custodia e nella vigilanza sul bene confiscato.
- La previsione di un affidamento oneroso, anche limitato a una porzione del bene confiscato, richiede il rispetto dei presupposti e delle autorizzazioni previste dalla disciplina speciale; la sua adozione senza preventiva autorizzazione può concorrere a dimostrare la difformità della gestione rispetto alle finalità assegnate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 994/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 995/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 996/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 4165/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 6745/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 14535/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →