Ordinanza n. 637/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto dell'istanza N. P-NA/L/N/-OMISSIS-emesso in data 17/07/2024 ma notificato solo in dara 27/11/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto dell'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il provvedimento era stato comunicato a un indirizzo PEC indicato nel documento di elezione di domicilio. Il ricorrente ha contestato l'autenticità della firma apposta in calce a tale documento, deducendo quindi di non avere avuto una valida comunicazione del provvedimento. Nel merito, ha contestato il rigetto dell'istanza di emersione fondato sul precedente rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno quale richiedente la protezione internazionale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto non fondata, allo stato cautelare, l'eccezione di tardività, considerando la documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno della non autenticità della firma sul documento di elezione di domicilio all'indirizzo PEC presso il quale l'amministrazione aveva comunicato l'avvenuta revoca. Ha inoltre ravvisato apprezzabili profili di fondatezza nel merito, affermando che il rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno quale richiedente la protezione internazionale non poteva costituire causa di rigetto dell'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, fissando l'udienza pubblica di merito al 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 103 d.l. n. 34/2020
Il rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno quale richiedente la protezione internazionale non può costituire, di per sé, causa di rigetto dell'istanza di emersione presentata ai sensi della norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il rigetto di un'istanza di permesso di soggiorno presentata in qualità di richiedente la protezione internazionale non può costituire, di per sé, causa di rigetto di una distinta istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020.
- In sede cautelare, l'eccezione di tardività può essere disattesa quando il ricorrente produca elementi idonei a porre in dubbio l'autenticità della sottoscrizione del documento di elezione di domicilio all'indirizzo PEC utilizzato dall'amministrazione per comunicare il provvedimento.
Come è indicizzato
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