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Sentenza

Sentenza n. 834/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Monteforte d’Alpone prot. n. 12044 del 26 settembre 2025, con cui è stato inibito l’inizio dei lavori di realizzazione della stazione radio base per telecomunicazioni elettroniche di INWIT «I566VR – PNRR NINO0325 Monteforte d’Alpone» e TIM «WRCA – NINO325» nel Comune di Monteforte d’Alpone, in via San Rocco snc, sul fondo censito al Catasto Terreni al foglio 8, mappale 1092; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato; nonché per l’accertamento dell’inefficacia del provvedimento prot. n. 12044 del 26 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202502279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha inibito l'inizio dei lavori per la realizzazione di una stazione radio base fino alla produzione del consenso scritto della proprietaria dell'area

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato un'istanza di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 per la realizzazione di una stazione radio base su area privata, ottenendo il titolo autorizzatorio per silenzio assenso, come riconosciuto dal Comune. Dopo che la proprietaria dell'area aveva manifestato la propria contrarietà all'intervento, sostenendo di non essere stata adeguatamente informata delle caratteristiche dell'impianto e dichiarando di non voler proseguire le trattative, il Comune aveva inibito l'avvio dei lavori ritenendo venuto meno il presupposto dell'assenso della proprietaria. La ricorrente deduceva: violazione della disciplina speciale sulle autorizzazioni per impianti di telecomunicazione, poiché la disponibilità giuridica dell'area non costituirebbe documentazione prescritta e l'eventuale controversia privatistica non inciderebbe sull'autorizzazione formatasi per silenzio assenso; illegittimità dell'atto anche ove ricondotto ai poteri edilizi di vigilanza di cui all'art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, per insussistenza dei presupposti o decorso del termine di 45 giorni; incompetenza del Comune in materia di tutela paesaggistica, non essendo incluso tra gli enti idonei; insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di sospensione di cui all'art. 21-quater l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per sviamento, poiché il provvedimento avrebbe utilizzato il potere inibitorio per perseguire la contrarietà all'impianto e il suo impatto paesaggistico, anziché una funzione tipica di controllo dei presupposti dell'intervento. Il Comune sosteneva invece che l'assenza di disponibilità giuridica dell'area rendesse inammissibile l'istanza e che l'atto costituisse esercizio di un potere cautelare e preventivo, ovvero l'apposizione di una condizione sospensiva al titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento comunale. Ha ritenuto che, nella disciplina speciale del d.lgs. n. 259 del 2003, la modulistica prescritta per l'istanza non contempla la documentazione relativa alla titolarità o disponibilità giuridica dell'area. Il Comune non poteva quindi esigere tale documentazione né attribuire rilievo decisivo al suo eventuale venir meno. L'art. 11 d.P.R. n. 380 del 2001 non è applicabile in modo da derogare alla disciplina speciale dell'art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003. In ogni caso, il contratto di locazione prodotto in giudizio era valido ed efficace: la dichiarazione unilaterale della proprietaria non poteva scioglierlo, occorrendo il mutuo consenso, una causa legale o pattizia di recesso, oppure una pronuncia giudiziale di nullità, annullamento o risoluzione. L'eventuale errore della proprietaria circa le caratteristiche dell'impianto avrebbe potuto essere fatto valere mediante azione di annullamento per vizio del consenso, ma non consentiva il recesso unilaterale. Il Comune, inoltre, non disponeva di poteri di tutela paesaggistica, non essendo inserito nell'elenco regionale degli enti idonei, e non poteva fondare l'inibizione su generici poteri cautelari o preventivi. Non era neppure possibile introdurre successivamente una condizione nel titolo già perfezionatosi per silenzio assenso, in assenza di un provvedimento di autotutela. La domanda di accertamento dell'inefficacia è stata assorbita, poiché l'annullamento dell'atto ne ha eliminato l'efficacia. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 43, 44 e 49 d.lgs. n. 259/2003

    La realizzazione delle stazioni radio base è soggetta a una disciplina speciale autorizzatoria, orientata alla semplificazione e all'accelerazione; i presupposti dell'intervento devono essere verificati principalmente alla luce di tale disciplina.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 259/2003

    L'istanza per l'autorizzazione degli impianti di telecomunicazione deve essere predisposta secondo la modulistica prevista dalla disciplina speciale.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 207/2021

    Richiama la modulistica da utilizzare per le istanze relative agli impianti di telecomunicazione.

  • Allegato 12-bis, modello A o B, d.lgs. n. 259/2003

    La modulistica non prescrive la produzione della documentazione relativa alla titolarità o disponibilità giuridica dell'area; il Comune non può richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella prevista.

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    Costituisce la disciplina speciale applicabile alla realizzazione delle stazioni radio base, anche quanto ai presupposti urbanistico-edilizi, prevalendo sulla disciplina generale invocata dal Comune.

  • art. 11 d.P.R. n. 380/2001

    Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo

    Non può essere invocato per imporre, nel procedimento speciale relativo alle stazioni radio base, la produzione della prova della disponibilità giuridica dell'area, in aggiunta alla documentazione prevista dal d.lgs. n. 259 del 2003.

  • art. 27 d.P.R. n. 380/2001

    Il Comune non ha dimostrato di poter fondare legittimamente l'inibizione sui poteri edilizi previsti dalla disposizione; il provvedimento è stato comunque annullato per l'assenza dei relativi presupposti.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La conclusione negativa della conferenza di servizi era stata adottata con efficacia di preavviso di diniego, ma il successivo provvedimento inibitorio è stato giudicato illegittimo.

  • art. 21-quater l. n. 241/1990

    Il provvedimento non poteva essere fondato sulla disposizione in assenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia del titolo.

  • art. 1325 cod. civ.

    Il contratto prodotto presentava gli elementi essenziali del contratto e doveva essere qualificato come contratto di locazione, non come mera trattativa precontrattuale.

  • art. 1372, comma 1, cod. civ.

    Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge

    La proprietaria non poteva sciogliere unilateralmente il contratto di locazione mediante una comunicazione di contrarietà; occorreva il mutuo consenso, una causa legale o pattizia di recesso oppure una pronuncia giudiziale.

Massime di principio

  • Nel procedimento speciale per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti di telecomunicazione, l'amministrazione non può richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dalla modulistica legislativamente prescritta, inclusa la prova della titolarità o disponibilità giuridica dell'area, quando tale documentazione non sia richiesta dalla disciplina speciale.
  • L'eventuale controversia sulla disponibilità privatistica dell'area non può incidere, di per sé, sull'efficacia del titolo autorizzatorio formatosi per silenzio assenso secondo la disciplina speciale delle stazioni radio base.
  • Un contratto di locazione validamente concluso non può essere sciolto mediante una manifestazione unilaterale di dissenso del proprietario; sono necessari il mutuo consenso, una causa di recesso prevista dalla legge o dal contratto, oppure una pronuncia giudiziale che accerti nullità, annullamento o risoluzione.
  • L'amministrazione non può modificare o condizionare successivamente un titolo autorizzatorio già perfezionatosi, se non mediante un legittimo provvedimento di autotutela adottato nel rispetto dei relativi presupposti.
  • Un Comune privo della qualifica di ente idoneo alla tutela paesaggistica non può inibire l'avvio di lavori per asserito impatto paesaggistico, sostituendosi all'autorità competente o alle valutazioni già svolte nel procedimento autorizzatorio.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàAutotutela decisoriaIncompetenza

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