Sentenza n. 4512/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’elenco «Risultati prove scritte candidati idonei», pubblicato su internet in data 3 luglio 2024, dal quale risulta l’esclusione del ricorrente dal concorso, per esami, a 400 posti di notaio indetto con decreto del Direttore generale per gli affari interni del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia del 13 dicembre 2022 pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami; - del verbale n. 441 del 27 marzo 2024 della commissione esaminatrice, nella parte in cui (numero busta 1126), ha dichiarato il ricorrente non idoneo ai sensi dell’art. 11, comma 7, D.lgs. 166/2006; - della scheda di valutazione relativa alla busta n. 1126, contenuta nell’Allegato A al suddetto verbale n. 441 del 27 marzo 2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del decreto del Ministro della giustizia del 15 maggio 2025 di approvazione della graduatoria vincitori concorso a n. 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022; - nonché, occorrendo, del verbale redatto dalla commissione esaminatrice in data 14 maggio 2025, con acclusa la graduatoria dei candidati che hanno superato la prova del concorso; - nonché degli atti tutti, presupposti, connessi e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alle prove orali del concorso per 400 posti di notaio e graduatoria finale della procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’elenco dei candidati idonei, il verbale della commissione e la scheda di valutazione relativi al proprio elaborato, contestando la dichiarazione di non idoneità ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006. Ha sostenuto che la soluzione adottata nell’atto mortis causa fosse conforme alla traccia, in particolare quanto alla disposizione in favore del figlio primogenito in sostituzione della quota di legittima, e che la commissione avesse valutato diversamente elaborati analoghi, configurando una disparità di trattamento. Ha inoltre contestato le ulteriori insufficienze ritenute non ostative dalla commissione. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale, deducendone l’illegittimità derivata. Il ricorrente ha prodotto un parere pro veritate a sostegno della propria interpretazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha chiarito che, nelle valutazioni concorsuali, il sindacato giurisdizionale è confutatorio e non sostitutivo: la commissione dispone di un margine incomprimibile di discrezionalità tecnica e le sue valutazioni sono censurabili solo per vizi procedurali, non neutralizzati dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, oppure per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La censura di disparità di trattamento è stata ritenuta inidonea, poiché la valutazione dell’elaborato è globale e singola, non comparativa; inoltre, la disparità presuppone l’assoluta identità delle situazioni e non consente di invocare a proprio favore un trattamento eventualmente illegittimo riservato ad altri candidati. Il parere pro veritate è stato ritenuto irrilevante, non potendo il giudice sostituire il giudizio della commissione con quello di un esperto di parte, salvo il caso di abnormità. Nel merito, il giudizio della commissione è stato ritenuto ragionevole: l’elaborato non aveva affrontato adeguatamente la diseredazione e non aveva considerato l’ipotesi di mancata accettazione dell’eredità da parte dell’istituito, lasciando al figlio destinatario del legato la possibilità di trarre ulteriori benefici dalla successione. Il candidato aveva inoltre confuso il legato in sostituzione di legittima con l’istituzione ex re certa. Sono state ritenute logiche anche le valutazioni relative agli ulteriori profili: legato di cosa altrui e usufrutto, conferma della donazione nulla, ipoteca sulla quota indivisa, dichiarazione del coniuge, deposito del prezzo, disciplina della condizione risolutiva e formalità pregiudizievoli, nonché servitù e rischio di espropriazione del fondo servente. Venendo meno l’illegittimità degli atti presupposti, è stata respinta anche la censura di illegittimità derivata della graduatoria finale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006
La presenza di errori ostativi nell’elaborato giustifica la non idoneità e la conseguente non ammissione alle prove orali del concorso notarile.
art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006
ulteriori insufficienze non gravi
Disciplina le ulteriori insufficienze dell’elaborato, valutate dalla commissione nell’ambito del giudizio complessivo.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
I vizi procedurali possono non determinare l’illegittimità del provvedimento quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma; il TAR la richiama nel delimitare il sindacato sulle valutazioni concorsuali.
art. 2825 c.c.
La garanzia ipotecaria opera ex tunc sul bene assegnato al condomino datore dell’ipoteca; non è necessaria la formalità prospettata dal candidato per l’operatività della disciplina.
l. 27 dicembre 2013, n. 147
Disciplina il deposito del prezzo, rispetto al quale l’elaborato è stato ritenuto carente nella descrizione del titolo di pagamento da parte dei contraenti.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della commissione è confutatorio e non sostitutivo: il giudice non può rimpiazzare la valutazione tecnica della commissione con una propria diversa ricostruzione, salvo vizi procedurali, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza o ipotesi di abnormità.
- La disparità di trattamento non è dimostrata dal solo confronto con la valutazione di altri elaborati: essa presuppone l’assoluta identità delle situazioni, mentre l’idoneità di un elaborato deriva da una valutazione globale e non comparativa.
- Un candidato non può ottenere l’annullamento della propria valutazione invocando il trattamento più favorevole eventualmente riservato illegittimamente ad altri concorrenti.
- Il parere pro veritate prodotto dal candidato non può sostituire il giudizio della commissione esaminatrice e, salvo il caso di abnormità, è irrilevante per dimostrare l’erroneità della valutazione concorsuale.
- Quando gli atti impugnati sono espressione della discrezionalità tecnica della commissione e non presentano illogicità, incongruenze o altri vizi di legittimità, la diversa interpretazione proposta dal candidato integra una mera critica al merito della valutazione e non giustifica l’annullamento.
- La valutazione di un elaborato concorsuale può legittimamente considerare la sua incompletezza nell’affrontare le problematiche poste dalla traccia e la presenza di errori giuridici plurimi, anche se il candidato contesta singoli passaggi o richiama soluzioni teoriche alternative.
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