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Sentenza

Sentenza n. 4921/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del decreto adottato il 2 gennaio 2024, -OMISSIS-, e notificato il giorno 18 gennaio 2024, con il quale il questore di Roma ha revocato al sig. -OMISSIS- la licenza per porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo n. -OMISSIS-, rilasciata dal III Distretto di P.S. “-OMISSIS- -OMISSIS-” in data 30 giugno 2020; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso rispetto a quello impugnato, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di presentare motivi aggiunti al presente ricorso in relazione a essi.

Giustizia amministrativa202403048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Roma di revoca della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare licenza armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto d'armi, precedentemente sottoposta a ritiro cautelare insieme alle armi, deducendo violazione degli artt. 97 Cost. e 1, 3 e 10-bis l. 241/1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5, 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere. Ha sostenuto che il giudizio di inaffidabilità fosse fondato in modo automatico sulla denuncia-querela presentata dall'ex compagna e sul procedimento penale per maltrattamenti, senza adeguata istruttoria sull'effettivo rischio di abuso delle armi, sulla sua personalità e sul contesto familiare. Ha richiamato la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, la successiva archiviazione disposta dal G.I.P., il provvedimento prefettizio del 22 giugno 2023 che aveva archiviato il procedimento per il divieto di detenzione di armi e disposto la restituzione delle armi, la cessazione della convivenza, l'affidamento congiunto dei figli e le modalità di custodia dell'arma presso l'abitazione del padre in camera dotata di porta blindata e armadio con lucchetto e sicurezza.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il decreto questorile è stato annullato per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà tra atti. Il TAR ha premesso che il potere dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è ampiamente discrezionale e ha natura preventiva: non occorre un abuso già accertato né una condanna penale, essendo sufficiente un giudizio prognostico fondato su elementi obiettivi circa la scarsa affidabilità o l'insufficiente capacità di autocontrollo dell'interessato. Anche la conflittualità familiare può giustificare restrizioni, indipendentemente dall'esito del procedimento penale. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata sulla base di un'adeguata istruttoria e con motivazione concreta e attuale. Nel caso concreto, il Questore aveva preso atto del provvedimento prefettizio del 22 giugno 2023, adottato quando la denuncia e il procedimento penale erano già esistenti e avevano già determinato il ritiro cautelare delle armi, ma non aveva spiegato le ragioni della diversa valutazione in ordine alla licenza di porto d'armi. La contraddittorietà risultava particolarmente evidente perché la conflittualità si svolgeva in ambito familiare e avrebbe potuto incidere anche sulla detenzione delle armi, che il Prefetto aveva invece ritenuto non ostativa, disponendone la restituzione. Inoltre, la Questura non aveva adeguatamente valutato la cessazione della convivenza, l'affidamento congiunto dei figli e le concrete modalità di custodia dell'arma. L'annullamento è stato disposto ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di procedere a una nuova valutazione complessiva della situazione. Le ulteriori censure sono state assorbite e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)

    Disciplina il ritiro cautelare delle armi e costituisce il riferimento per il procedimento prefettizio relativo al divieto di detenzione; il TAR evidenzia che tale procedimento era stato archiviato con restituzione delle armi.

  • art. 43 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)

    È richiamato tra le disposizioni applicabili alla licenza di porto d'armi, nel contesto della valutazione dell'affidabilità del titolare.

  • artt. 1, 2, 5, 10, 11 e 42 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)

    Sono stati dedotti dal ricorrente come parametri violati, ma la sentenza non attribuisce a ciascuna disposizione una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione congrua e concreta; nel caso esaminato il TAR ha ritenuto insufficiente la spiegazione della diversa valutazione questorile rispetto a quella prefettizia e dell'omessa considerazione di circostanze fattuali rilevanti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato dedotto dal ricorrente, ma la sentenza non decide specificamente tale censura, ritenendola assorbita.

  • art. 97 Cost.

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza una specifica autonoma statuizione del TAR.

  • art. 572 c.p.

    Riguarda il procedimento penale per maltrattamenti dal quale traeva origine la valutazione amministrativa; l'archiviazione penale non impedisce, di per sé, la valutazione amministrativa autonoma dei fatti storici.

Massime di principio

  • La revoca di una licenza di porto d'armi può fondarsi su un giudizio prognostico preventivo di inaffidabilità, senza che sia necessario un abuso delle armi già accertato, una condanna penale o un giudizio di pericolosità sociale in senso tecnico.
  • Il giudizio di inaffidabilità in materia di armi deve essere fondato su elementi obiettivi, su un'adeguata istruttoria e su una motivazione concreta e attuale, idonea a evidenziare il rischio di abuso o l'insufficiente capacità di autocontrollo del titolare.
  • La conflittualità familiare può giustificare provvedimenti restrittivi in materia di armi anche in assenza di minacce o violenze commesse mediante l'uso delle armi e indipendentemente dall'esito del procedimento penale, poiché la valutazione amministrativa ha finalità preventiva e autonoma.
  • L'archiviazione del procedimento penale non vincola l'autorità amministrativa, che può valutare autonomamente la dimensione storica dei fatti; tuttavia, l'esito penale e gli altri elementi sopravvenuti devono essere considerati nell'istruttoria e nella motivazione complessiva.
  • Quando diverse autorità di pubblica sicurezza valutano il medesimo contesto fattuale ai fini, rispettivamente, della licenza di porto d'armi e del divieto di detenzione, l'adozione di decisioni divergenti richiede una motivazione specifica sulle ragioni della diversa valutazione, soprattutto se una precedente autorità ha disposto l'archiviazione del procedimento e la restituzione delle armi.
  • Nel valutare l'affidabilità del titolare di una licenza di porto d'armi, l'amministrazione deve esaminare anche le circostanze concrete e attuali rilevanti, quali la cessazione della convivenza, l'evoluzione dei rapporti familiari e le modalità di custodia dell'arma; l'omessa considerazione di tali elementi integra difetto di istruttoria e motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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