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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40151/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza sorto perché il GIP di Civitavecchia, ritenendosi incompetente a decidere sulla richiesta del Pubblico Ministero di conferma delle misure cautelari (artt. 27 e 292 c.p.p.) applicate dal GIP di Roma nei confronti di sei indagati per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ha sollevato conflitto nei confronti del GIP di Roma. Il GIP di Roma, in precedenza, aveva declinato la competenza al Tribunale di Civitavecchia ritenendo insufficiente la gravità indiziaria rispetto al delitto qualificante di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, mentre il giudice rimettente sosteneva che la competenza distrettuale rimaneva ferma in virtù della notitia criminis e dell'attribuzione delle funzioni all'Ufficio del PM del capoluogo (art. 51, comma 3-bis e art. 328, comma 1-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha affermato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Ha ritenuto che la competenza funzionale del GIP distrettuale si determina sulla base della notitia criminis iscritta nel registro ex art. 335 c.p.p.; la mera mancata riscontrazione della gravità indiziaria in sede cautelare rispetto al reato qualificante (art. 74 d.P.R. 309/1990) non annulla l'effetto attrattivo della competenza distrettuale quando quel reato risulta ancora iscritto e pendente. Solo la separazione/stralcio e l'eventuale richiesta di archiviazione del PM priverebbero la competenza distrettuale della sua base materiale. Di conseguenza la competenza è stata dichiarata in capo al GIP di Roma.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Delitto principale contestato (traffico/cessione di stupefacenti) per il quale sono state applicate misure cautelari; oggetto delle indagini per cui si discute la competenza.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Fattispecie qualificante (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) la cui iscrizione nella notitia criminis può determinare la competenza distrettuale anche se, in sede cautelare, non sia stata valutata la gravità indiziaria.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la richiesta di conferma delle misure cautelari; disciplina l'applicazione e la conferma delle misure cautelari da parte del giudice.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Prevede l'ammissibilità del conflitto di competenza negativo tra giudici e disciplina la procedura di rimessione alla Corte di cassazione per la sua risoluzione.

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di rimessione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto tra giudici.

  • art. 22 cod. proc. pen.

    Regola gli effetti della dichiarazione di incompetenza del giudice nelle indagini preliminari: la decisione vale limitatamente al singolo provvedimento richiesto e impone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale decide se trasmetterli all'ufficio ritenuto competente.

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Attribuisce funzioni inquirenti all'Ufficio del Pubblico Ministero del capoluogo di distretto per specifici reati, generando un'effetto attrattivo (vis attractiva) che determina la competenza distrettuale per i reati ricompresi nella notitia criminis e per i fatti connessi.

  • art. 328, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Indica l'attribuzione delle funzioni al Pubblico Ministero e, per riflesso, al Giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo, in relazione ai reati elencati, sulla base dell'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Registro delle notizie di reato: la notitia criminis iscritta è il criterio fondamentale per individuare la competenza funzionale del giudice e dell'ufficio del PM; la competenza distrettuale si fonda sull'iscrizione al suddetto registro.

  • art. 54, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la trasmissione degli atti tra uffici del PM è subordinata alla valutazione autonoma dell'organo procedente; conferma la facoltà del PM di decidere se rimettere gli atti all'ufficio ritenuto competente.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli strumenti impiegati per la richiesta di conferma delle misure cautelari; contesto procedurale per la tutela cautelare.

Massime di principio

  • La competenza funzionale del GIP distrettuale si determina sulla base della notitia criminis iscritta nel registro ex art. 335 c.p.p.: verificare sempre il contenuto della notitia per definire la competenza.
  • La mancanza di gravità indiziaria in sede cautelare rispetto a un reato qualificante (es. associazione) non elimina automaticamente la competenza distrettuale se quel reato risulta ancora iscritto e pendente nel registro delle notizie di reato.
  • Se la fattispecie qualificante è stata separata e il Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione o lo stralcio, allora viene meno la base materiale che giustifica la competenza distrettuale e si torna ai criteri ordinari di competenza territoriale.
  • Quando un giudice dichiara la propria incompetenza nelle indagini preliminari, l'effetto è limitato al singolo provvedimento e gli atti vengono restituiti al PM, che può decidere se trasmetterli all'ufficio ritenuto competente o proseguire le indagini senza trasferimento immediato.
  • In caso di conflitto tra giudici per rifiuto di procedere, la via corretta è la rimessione alla Corte di cassazione ex art. 28 c.p.p.; la decisione della Cassazione risolve quale giudice è competente.
  • In fase cautelare occorre distinguere tra valutazione della gravità indiziaria (che riguarda l'opportunità della misura) e valutazione della competenza (che va fatta in limine litis sulla base della descrizione del fatto e della notitia criminis).

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