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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-440/21

Judgment of the General Court (First Chamber) of 14 December 2022. — TM v European Central Bank. — Civil service – ECB staff – Recruitment – Vacancy notice – Procedure for filling a post of [confidential] 1 Confidential information redacted. – Selection criteria – Professional experience – Rejection of application – Appointment of another candidate – Obligation to state reasons – Manifest error of assessment – Misuse of powers – Interests of the service – Liability – Material and non-material damage. — Case T-440/21

Giurisprudenza europea62021TJ0440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un dipendente della BCE contro la nomina di un altro candidato a un posto dirigenziale. Ha escluso sia la violazione dell’obbligo di motivazione sia l’illegittimità della scelta di svolgere una procedura esterna, ritenendo che la BCE avesse agito entro il proprio margine discrezionale e nell’interesse del servizio. È stata quindi rigettata anche la domanda di risarcimento, perché priva di un autonomo fondamento una volta respinto l’annullamento.

Ricorso di un candidato interno della BCE contro il diniego di nomina a un posto apicale: legittimità della procedura di selezione, obbligo di motivazione e responsabilità risarcitoria.

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 270 TFUE il Tribunale è chiamato a stabilire: (i) se la decisione della BCE di nominare un altro candidato, dopo una procedura di selezione aperta anche all’esterno, fosse viziata da violazione delle regole interne di reclutamento, da errore manifesto di valutazione, da violazione della vacancy notice o da sviamento di potere; (ii) se la BCE avesse adempiuto all’obbligo di motivazione e di corretta informazione del candidato escluso; (iii) se, in caso di eventuale illegittimità, sussistesse il diritto al risarcimento del danno materiale e non materiale.

Principio di diritto

La BCE, nell’ambito di una procedura di selezione per un posto vacante, dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei requisiti del posto e nella valutazione comparativa dei candidati, ma deve rispettare rigorosamente la vacancy notice e le regole interne applicabili. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la BCE avesse informato adeguatamente il candidato dell’esito della selezione e dei motivi del rigetto, che la scelta di aprire la procedura all’esterno fosse giustificata da ragioni di servizio e conforme all’articolo 1a.3.1.2 degli Staff Rules, e che non emergessero elementi oggettivi, rilevanti e concordanti idonei a dimostrare un errore manifesto di valutazione o uno sviamento di potere; conseguentemente, sono state respinte sia la domanda di annullamento sia quella risarcitoria.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 50a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 41 delle Conditions of Employment della BCE
  • Articolo 8a(c) delle Conditions of Employment della BCE
  • Articolo 9(c) delle Conditions of Employment della BCE
  • Articolo 1a.1.1(b) degli Staff Rules della BCE
  • Articolo 1a.2.1.1 degli Staff Rules della BCE
  • Articolo 1a.2.6.1 degli Staff Rules della BCE
  • Articoli 1a.2.7.9, 1a.2.7.10 e 1a.2.7.11 degli Staff Rules della BCE
  • Articolo 1a.3.1.2 degli Staff Rules della BCE
  • Articolo 90(2) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 135(2) del regolamento di procedura del Tribunale

Diniego di nomina a un posto della BCE e legittimità della procedura di selezione

Si tratta di una sentenza del Tribunale nel contenzioso del pubblico impiego UE, promossa da un dipendente/candidato della BCE ai sensi dell’articolo 270 TFUE. Il ricorrente contestava la decisione del 15 dicembre 2020 con cui la BCE aveva nominato un altro candidato a un posto vacante di alto livello, chiedendo anche il risarcimento del danno.

Fatti e svolgimento della procedura

Il ricorrente era un dirigente della BCE e aveva partecipato a tre successive procedure di selezione per il medesimo posto vacante. La prima procedura, aperta sia a candidati interni sia esterni, fu sospesa; la seconda, con ammissione dei candidati interni, si concluse senza lista di idonei; la terza, nuovamente aperta anche all’esterno, portò all’inserimento del ricorrente nella lista di candidati idonei ma alla nomina di un altro candidato.

La BCE informò il ricorrente oralmente dell’esito il 15 dicembre 2020, poi con comunicazione scritta dell’11 gennaio 2021 e con feedback report del 18 gennaio 2021. Dopo il rigetto del reclamo speciale del 12 febbraio 2021, il ricorrente adì il Tribunale.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha esaminato tre gruppi di censure:

  • violazione dell’obbligo di motivazione e delle regole interne sulla comunicazione dell’esito della selezione;
  • illegittimità della terza procedura per violazione dell’articolo 1a.3.1.2 degli Staff Rules e per sviamento di potere;
  • errore manifesto di valutazione, violazione dei requisiti della vacancy notice e dell’interesse del servizio.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 270 TFUE e l’articolo 50a dello Statuto della Corte;
  • l’articolo 41 delle Conditions of Employment della BCE e gli articoli 1a.2.7.9-1a.2.7.11 degli Staff Rules, sulla procedura selettiva e sulla riservatezza dei lavori della commissione;
  • l’articolo 1a.3.1.2 degli Staff Rules, che disciplina l’uso di mezzi interni o esterni per coprire un posto vacante di durata pari o superiore a un anno;
  • l’articolo 8a(c) delle Conditions of Employment e gli articoli 1a.1.1(b), 1a.2.1.1 e 1a.2.6.1 degli Staff Rules, richiamati per il controllo sull’interesse del servizio e la correttezza della procedura.

Motivi relativi all’obbligo di motivazione

Il Tribunale rileva che la BCE non era tenuta a motivare il rigetto della candidatura in sé, ma doveva motivare il rigetto del reclamo speciale. Nel caso concreto, la motivazione risultava sufficiente: il candidato era stato informato dell’esito della selezione, del fatto di essere stato ritenuto idoneo ma non primo in graduatoria, e del motivo della nomina dell’altro candidato, indicato come dotato di meriti superiori.

Il Tribunale sottolinea inoltre che la riservatezza delle deliberazioni della commissione di selezione impedisce di ottenere la comparazione dettagliata o i punteggi dell’altro candidato. La censura relativa alla mancata trasmissione di alcuni documenti viene quindi ricondotta, in sostanza, a una doglianza di difetto di motivazione e respinta.

Legittimità dell’apertura della procedura all’esterno

Quanto alla terza procedura, il Tribunale osserva che l’articolo 1a.3.1.2 degli Staff Rules prevede come regola la priorità dei mezzi interni, ma consente eccezionalmente il ricorso a mezzi esterni sulla base, tra l’altro, delle esigenze specifiche del posto, della disponibilità di competenze interne e di profili di diversità.

Nel caso concreto, la BCE aveva dapprima tentato un reclutamento interno, senza esito, e poi aveva deciso di aprire la procedura all’esterno con una decisione del 27 ottobre 2020, adottata per accelerare la trasformazione in corso e ampliare il bacino dei candidati. Il Tribunale ha ritenuto tale scelta conforme alle regole interne e non dimostrata da parte del ricorrente alcuna violazione dei criteri di disponibilità interna o di diversità.

Sviamento di potere

Le allegazioni di sviamento di potere sono state respinte perché non supportate da elementi oggettivi, rilevanti e concordanti. Le circostanze dedotte dal ricorrente, incluse le affermazioni su preferenze interne di alcuni dirigenti, sulla durata della procedura o sulle modifiche della vacancy notice, sono state considerate meri indizi o congetture non sufficienti a provare che la BCE avesse perseguito un fine diverso da quello dichiarato, cioè la scelta del miglior candidato nell’interesse del servizio.

Errori manifesti di valutazione e rispetto della vacancy notice

Sul merito della selezione, il Tribunale ribadisce che la BCE gode di un ampio margine di discrezionalità nel valutare i candidati, specie per posti di alto livello, ma deve rispettare i requisiti fissati nell’avviso di vacanza.

Con riguardo al secondo requisito della vacancy notice, il Tribunale ha interpretato l’espressione relativa all’esperienza maturata “in un’organizzazione su scala commisurata a quella della BCE” nel senso che conta la natura e il livello dell’esperienza, non la mera dimensione numerica dell’impresa. Ha quindi ritenuto non manifestamente erronea la valutazione secondo cui la candidata selezionata aveva maturato 10 anni di esperienza pertinente e responsabilità crescenti.

Quanto al terzo requisito, relativo alla leadership di team trasversali e multiculturali di oltre 50 persone, il Tribunale ha ritenuto che le obiezioni del ricorrente fossero non provate o meramente assertive. Anche le censure sui requisiti decimo e undicesimo sono state respinte perché fondate solo sulla lettura soggettiva del ricorrente e non su elementi probatori idonei a dimostrare che la candidata selezionata non li soddisfacesse.

Inoltre, il Tribunale ha chiarito che il fatto che il ricorrente fosse stato dichiarato idoneo in precedenti procedure non gli attribuiva un diritto alla nomina, poiché la selezione resta comparativa e può condurre alla preferenza di altri candidati ritenuti superiori.

Domanda risarcitoria

La domanda di risarcimento per danno materiale e non materiale è stata respinta perché strettamente connessa alla domanda di annullamento e dipendente dalla prova dell’illegittimità della decisione impugnata. Non essendo stata accertata alcuna illegalità, mancava il presupposto della responsabilità della BCE.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha integralmente respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese. Non ha riconosciuto alcuna ragione per derogare al principio della soccombenza, ritenendo che il contenzioso non fosse imputabile alla condotta della BCE.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego ueselezione del personaleobbligo di motivazionesviamento di potereresponsabilità extracontrattuale

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