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Sentenza

Sentenza n. 8133/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dalla ricorrente nel mese di aprile del 2025 e non concluso

Giustizia amministrativa202601144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento di un titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, ai fini dell’esercizio della professione docente, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna. L’istanza è stata presentata telematicamente il 22 aprile 2025. Il ricorrente ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi comprovanti l’avvenuta definizione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato nel Ministero dell’Istruzione e del Merito l’autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. In applicazione dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, il termine massimo per la conclusione del procedimento è stato ritenuto pari a quattro mesi, considerando i trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e gli eventuali tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento; il Collegio ha inoltre richiamato il termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2 l. 241/1990. Poiché alla data di proposizione del ricorso il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento espresso, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura massiva dei procedimenti. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e la condanna a concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto e costituisce il termine generale richiamato dal giudice.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l’autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Prevede il termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e la possibilità di richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Stabilisce il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa; unitamente al termine per la verifica della completezza, determina un termine massimo di quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato nell’autorità corrispondente al soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere richiede e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo massimo può arrivare a quattro mesi.
  • L’accertamento del silenzio-inadempimento comporta l’ordine all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza anticipare il contenuto della decisione amministrativa.
  • In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioProfessioni sanitarieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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