Sentenza n. 404/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento provinciale di diffida e sospensione dell’AIA, successivamente confermato all’esito del riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Montini S.p.A., titolare dell’AIA e concedente del ramo d’azienda, e Fonderie Regali S.r.l., affittuaria e successivamente volturata nella titolarità dell’AIA, hanno impugnato l’atto dirigenziale provinciale del 3 febbraio 2025, con cui la Provincia di Brescia, sulla base degli esiti di visite ispettive ARPA, aveva diffidato il gestore a eliminare le inosservanze rilevate e aveva disposto la sospensione dell’AIA ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lettera b), del d.lgs. 152/2006. Sono stati inoltre impugnati la relazione ispettiva ARPA, la comunicazione di avvio del procedimento e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento del 18 aprile 2025, con cui la Provincia aveva concluso il riesame confermando la diffida e la sospensione. Dal testo risultano dedotte censure di illegittimità riferite agli atti provinciali e agli accertamenti ispettivi, ma la sentenza non procede al loro esame nel merito. Nel corso del giudizio la Provincia ha avviato un ulteriore riesame e ha adottato nuovi atti, tra cui una successiva diffida e l’avvio del procedimento di revoca dell’AIA, collegati agli esiti di ulteriori verifiche ARPA. La domanda cautelare era stata inizialmente parzialmente accolta, limitatamente alla prosecuzione dell’attività per le commesse in corso e con esclusione del termine di due giorni, ritenuto evidentemente irragionevole; essa è stata poi dichiarata improcedibile perché il provvedimento impugnato non costituiva più fonte attuale di lesione. Il 2 febbraio 2026 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, chiedendo una pronuncia di improcedibilità con compensazione delle spese, cui ha aderito la Provincia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure contro la diffida, la sospensione dell’AIA, la relazione ispettiva ARPA e il provvedimento di riesame, poiché gli atti impugnati non costituivano più fonte attuale di lesione e la stessa ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione. La domanda cautelare era già stata dichiarata improcedibile per la medesima ragione. Le spese di lite sono state compensate, in conformità alla richiesta concorde delle parti.
Norme richiamate
art. 29-decies, comma 9, lettera b), d.lgs. 152/2006
diffida e sospensione ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lettera b) del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento provinciale di diffida e sospensione dell’AIA; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’interesse attuale alla decisione; nel caso concreto il provvedimento impugnato non era più fonte attuale di lesione e la ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 56 c.p.a.
emissione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento della domanda cautelare monocratica, parzialmente accolta in via provvisoria; non costituisce oggetto della decisione definitiva di merito.
art. 74 c.p.a.
sentenza ex art. 74 cod. proc. amm.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata; il richiamo non incide sulla ragione decisoria, costituita dall’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il provvedimento impugnato non costituisce più una fonte attuale di lesione per il ricorrente e non residua un’utilità concreta ottenibile dalla decisione di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente, quando non emergano ragioni per una diversa pronuncia, giustifica la declaratoria di improcedibilità senza esame delle censure di legittimità dedotte contro l’atto impugnato.
- L’adozione, nel corso del giudizio, di ulteriori provvedimenti amministrativi destinati a sostituire o superare gli effetti lesivi dell’atto originariamente impugnato può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione, fermo restando l’onere di impugnare i nuovi atti qualora essi costituiscano la fonte attuale della lesione.
- La domanda cautelare diviene improcedibile quando il provvedimento impugnato non produce più un pregiudizio attuale, anche se nel frattempo l’amministrazione abbia adottato ulteriori atti potenzialmente lesivi non impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →