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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18843/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione domiciliare subita dal 23/04/2018 al 22/01/2019 in un procedimento per reati connessi a stupefacenti (art. 110 c.p. e art. 73 comma 4 DPR 309/1990). La detenzione era fondatasi sul ritrovamento di 150 grammi di hashish in un vano pertinenziale; intercettazioni del 28/09/2016 e dichiarazioni rese in interrogatorio avevano indotto il G.I.P. ad applicare la misura cautelare. In sede di giudizio di merito la ricorrente fu poi assolta (13/11/2020, divenuta irrevocabile 13/02/2021) per non aver commesso il fatto. La Corte della riparazione aveva rigettato la domanda ritenendo che la ricorrente avesse reso dichiarazioni mendaci sull'oggetto delle conversazioni intercettate (affermando che si riferivano alla vendita di carciofi), e che tale mendacio costituisse colpa grave avendo contribuito a creare il quadro indiziario all'origine della misura cautelare. La ricorrente ha impugnato tale decisione per eccesso di rivalutazione probatoria della sentenza assolutoria e violazione della presunzione di innocenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte della riparazione e rinviando alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio. La Cassazione ha stabilito che il giudice della riparazione non può fondare il rifiuto dell'indennizzo su fatti che il giudice di merito ha escluso o non ha accertato ontologicamente; è ammessa una diversa valutazione probatoria degli stessi elementi accertati nel processo penale, ma non la presa per «provati» di circostanze che nel giudizio di cognizione sono state escluse. Il mendacio può rilevare come condizione ostativa solo se oggettivamente falso e se ha causalmente indotto o contribuito a indurre in errore il giudice della cautela, e va valutato solo con riferimento ai fatti che quel giudice aveva realmente considerato ai fini dell'adozione della misura.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte precisa che, dopo le modifiche (d.lgs. n.188/2021), l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione, ma il mendacio può comunque rilevare se oggettivamente falso e causale rispetto alla misura cautelare.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa alla partecipazione al reato, richiamata nel contesto del procedimento penale originario.

  • art. 73 comma 4 DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sul trattamento dei reati di stupefacenti contestati nell'originario procedimento penale.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'interrogatorio: la Corte valuta la rilevanza delle dichiarazioni rese in tale sede ai fini dell'eventuale colpa grave.

  • art. 64 comma 3 lett. b) cod. proc. pen.

    Riferimento alla facoltà difensiva (silenzio/ non rispondere); la Corte distingue tra esercizio di tale facoltà (invalida ai fini ostativi dopo la modifica normativa) e il fornire attivamente una versione mendace.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamato nei motivi della ricorrente per la presunzione di innocenza: la Corte ricorda la necessità di rispetto della decisione di proscioglimento e di non esprimere dubbi sulla colpevolezza quando vi sia una sentenza definitiva di proscioglimento.

  • d.lgs. n. 188 del 8/11/2021

    Ha modificato l'art. 314 c.p.p.: la Corte interpreta questa modifica come escludente rilevanza automatica del silenzio dell'indagato nel giudizio di riparazione, pur lasciando spazio alla rilevanza del mendacio qualora oggettivamente accertabile e causale.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione può valutare diversamente la prova rispetto al giudice penale, ma non può basare la negazione dell'indennizzo su fatti che il giudice di merito ha escluso o non ha accertato ontologicamente.
  • La menzogna resa dall'indagato/interrogato può ostare al riconoscimento della riparazione solo se è oggettivamente falsa e ha causalmente contribuito all'adozione della misura cautelare.
  • Dopo la modifica normativa (d.lgs. n.188/2021), l'esercizio del diritto di non rispondere non può essere utilizzato di per sé come fattore ostativo al diritto alla riparazione; si distingue nettamente tra silenzio e dichiarazioni attivamente mendaci.
  • La Corte della riparazione non può operare una rivalutazione colpevolista della sentenza di assoluzione: deve rispettare i limiti posti dalle accertate esclusioni del giudice di merito e dalla presunzione di innocenza.
  • Nel nuovo giudizio di riparazione il riferimento centrale dev'essere se le condotte addebitate (es. dichiarazioni mendaci) erano effettivamente considerate dal giudice della cautela e se hanno influenzato la decisione di applicare la misura.

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