Cassazione Penale, Sentenza n. 32412/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della confisca di 4.580 euro sequestrati contestando la motivazione del GIP e la presunta violazione dell'art. 240‑bis c.p.; il ricorrente sosteneva che parte della somma derivava dalla vendita di un ciclomotore avvenuta il 04/11/2022 e quindi non costituiva profitto di reato
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto congrua e razionale la motivazione del GIP secondo cui la somma era sproporzionata rispetto ai redditi del ricorrente e la documentazione prodotta non prova che il denaro fosse provento personale della vendita del motociclo (al massimo poteva risultare riconducibile alla societa' proprietaria, Fastcode srls). La confisca è stata quindi confermata ai sensi delle norme dettate per i reati di stupefacenti e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Procedura del patteggiamento applicata per la definizione della pena; il procedimento era stato definito su concorde richiesta delle parti
art. 73 D.P.R. 309/90
Norma sostanziale in materia di stupefacenti cui si riferivano i reati per i quali e' stato patteggiato; la confisca del denaro è stata disposta in casi connessi a delitti previsti da questa norma, nei limiti previsti dalla normativa di attuazione
art. 85 D.P.R. 309/90 (inserito dal D.Lgs. 21/2018)
"1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale"
Stabilisce l'applicazione dell'art. 240‑bis c.p. nei procedimenti di patteggiamento per i reati di cui all'art. 73, legittimando la confisca anche in sede di applicazione della pena su richiesta
art. 240‑bis c.p.
"è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge"
Fondamento giuridico della confisca: la norma inverte il problema della provenienza imponendo che il condannato giustifichi l'origine lecita di beni o denaro sproporzionati rispetto ai redditi; applicabile anche nel patteggiamento per i reati di stupefacenti
artt. 110, 81, 648 c.p. e art. 23 l. 110/75
Norme sostanziali relative ai reati contestati (concorso, continuazione, ricettazione, detenzione e porto di arma clandestina) che hanno costituito il quadro fattuale del patteggiamento e del sequestro del denaro
D.Lgs. 21/2018 (art. 6)
Disposizione normativa di attuazione che ha introdotto nella parte generale la previsione dell'art. 240‑bis c.p. e l'art. 85 del D.P.R. 309/90, rendendo operativa la confisca nel patteggiamento per delitti di droga
Massime di principio
- In caso di patteggiamento per reati connessi agli stupefacenti il giudice può disporre la confisca ai sensi dell'art. 240‑bis c.p. e dell'art. 85 DPR 309/90; l'onere di giustificare la provenienza lecita dei beni è in capo al condannato
- La mera produzione di documenti che attestino operazioni societarie o vendite non è sufficiente: occorre che emerga in modo diretto e provato che il denaro sequestrato sia spettante personalmente al ricorrente e non a una societa' terza
- Se la somma è sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati, il giudice può ritenere legittima la confisca se le giustificazioni fornite risultano generiche o inconferenti
- I giudizi sui fatti e sull'apprezzamento della prova svolti dal giudice di merito non sono sindacabili in sede di legittimità se non risultano manifestamente illogici o contraddittori
- La mancanza di interesse concreto e attuale (ad es. quando il presunto ricavato sarebbe spettante a una societa') può determinare l'inammissibilità del ricorso
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