Sentenza n. 163/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento dell’ordinanza n. 137 del 20 settembre 2019, notificata in data 1 ottobre 2019, con cui è stato ingiunto alla ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 6.000,00 ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001 a seguito di constatata in ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 100 del 26 giugno 2015, accertata in data 23 novembre 2015; nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto e, in particolare, ove occorra, della deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 3 del 23 maggio 2019, che ha approvato il regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.000 euro per inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale adottata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, deducendo quattro motivi. Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 12 e delle Sezioni I e II della l. n. 689/1981, nonché l’errata applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il procedimento sanzionatorio dovesse essere disciplinato dalla l. n. 689/1981. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione del principio di legalità sancito dall’art. 1 l. n. 689/1981, poiché la sanzione sarebbe stata fondata sul regolamento comunale approvato nel 2019, successivo all’accertamento dell’inottemperanza del 2015. Con il secondo motivo ha censurato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990, sostenendo che il contraddittorio avrebbe consentito di rappresentare l’impossibilità di demolire le opere, sottoposte a sequestro probatorio penale. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, eccesso di potere e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, contestando la motivazione della quantificazione della sanzione in 6.000 euro e il rinvio al regolamento comunale senza esplicitazione delle formule matematiche o dei criteri applicativi utilizzati. Nel corso del giudizio la ricorrente ha inoltre riferito di avere ottenuto il dissequestro dei beni nel 2020 e di avere successivamente demolito le opere.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, ritenendoli infondati: la fonte del potere sanzionatorio e della fattispecie illecita è esclusivamente l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, che individua la condotta — l’inottemperanza all’ordine di demolizione — e stabilisce la cornice edittale da 2.000 a 20.000 euro. Il regolamento comunale del 2019 non è fonte dell’illecito né fondamento autonomo del potere sanzionatorio, ma costituisce un atto di autovincolo volto a orientare la quantificazione concreta della sanzione nell’ambito della forbice legislativa, assicurando equità e parità di trattamento; pertanto la sua adozione successiva all’accertamento dell’inottemperanza non viola il principio di legalità. Il secondo motivo è stato respinto perché il procedimento sanzionatorio ha natura vincolata: una volta accertata l’inottemperanza, l’irrogazione della sanzione consegue necessariamente. Trova quindi applicazione l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. In ogni caso, il sequestro penale delle opere non costituiva impedimento assoluto alla demolizione: la destinataria avrebbe dovuto chiedere all’autorità giudiziaria il dissequestro finalizzato all’esecuzione dell’ordine, ma non risulta che abbia presentato una simile istanza. La partecipazione procedimentale, pertanto, non avrebbe potuto determinare un esito diverso. Il quarto motivo è stato respinto poiché la determinazione del quantum della sanzione implica ampia discrezionalità, sindacabile solo in presenza di motivazione incongrua o vizi logici. Il rinvio al regolamento comunale, che stabiliva gli importi applicabili alle diverse fattispecie, è stato ritenuto motivazione sufficiente; inoltre la ricorrente non ha contestato specificamente l’erronea riconduzione del caso alla tipologia sanzionatoria applicata. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Comune.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
“L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”
È la fonte legislativa esclusiva del potere sanzionatorio, poiché individua sia la condotta illecita, consistente nell’inottemperanza all’ordine di demolizione, sia la cornice edittale della sanzione.
art. 12 l. n. 689/1981
La ricorrente ne invocava l’applicazione al procedimento, ma il giudice ha ritenuto infondati i motivi fondati sulla pretesa violazione della l. n. 689/1981, poiché la sanzione trova il proprio fondamento nell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
art. 1 l. n. 689/1981
“nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”
Il principio di legalità non è violato dal regolamento comunale successivo all’accertamento, perché il regolamento non fonda l’illecito né il potere sanzionatorio, ma opera quale atto di autovincolo per la quantificazione della sanzione.
art. 7 l. n. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l’annullamento dell’ordinanza, poiché il procedimento sanzionatorio è vincolato e la partecipazione non avrebbe potuto incidere sull’esito.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
È applicabile la dequotazione del vizio formale quando l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto, accertata l’inottemperanza, la sanzione doveva essere irrogata.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione della quantificazione è sufficiente quando l’ordinanza rinvia al regolamento comunale che determina gli importi in relazione alle diverse fattispecie, in assenza di specifiche contestazioni sull’erronea applicazione del criterio.
art. 85 disp. att. c.p.p.
Il destinatario di un ordine di demolizione relativo a opere sottoposte a sequestro deve attivarsi chiedendo all’autorità giudiziaria il dissequestro finalizzato alla demolizione; il sequestro non costituisce, di per sé, un impedimento assoluto all’ottemperanza.
Massime di principio
- La sanzione amministrativa prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 trova fondamento esclusivamente nella legge, che individua la condotta dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e stabilisce la cornice edittale; un regolamento comunale può soltanto predeterminare o orientare la quantificazione concreta nell’ambito di tale cornice, quale atto di autovincolo, senza costituire fonte dell’illecito o del potere sanzionatorio.
- Il principio di legalità delle sanzioni amministrative non è violato dall’applicazione di un regolamento comunale adottato dopo l’accertamento dell’inottemperanza quando la sanzione sia già integralmente prevista da una norma primaria e il regolamento si limiti a disciplinarne la quantificazione concreta.
- Il procedimento di irrogazione della sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura vincolata: accertata l’inottemperanza, l’amministrazione deve irrogare la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. L’omessa comunicazione di avvio non comporta quindi l’annullamento se il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- Il sequestro penale preventivo di un’opera abusiva non esonera il destinatario dall’obbligo di ottemperare all’ordine di demolizione e non costituisce impedimento assoluto all’esecuzione; il destinatario deve chiedere all’autorità giudiziaria il dissequestro finalizzato alla demolizione.
- La determinazione dell’importo della sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione implica un’ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile soltanto in presenza di motivazione incongrua o di vizi logici. È sufficiente il rinvio al regolamento comunale che individui l’importo applicabile alla specifica fattispecie, se il destinatario non contesta puntualmente l’erronea classificazione del caso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →