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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27955/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 su dichiarazione Unico/2007, con recupero di un credito d'imposta per incremento occupazionale utilizzato in compensazione ma ritenuto inesistente perché proveniente dall'annualità precedente e non indicato nella relativa dichiarazione. La contribuente aveva impugnato la cartella davanti alla CTP, che aveva annullato l'atto ritenendo, tra l'altro, che gli incentivi per l'incremento dell'occupazione fossero destinati ai lavoratori e non fossero soggetti alla regola de minimis. In appello la CTR ha accolto il gravame dell'Ufficio rilevando ultrapetizione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva fondato l'accoglimento su una questione non dedotta dalla società. In Cassazione la contribuente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la cartella avrebbe dovuto essere preceduta da un previo avviso di recupero con motivata revoca del beneficio ex art. 7, comma 10, L. n. 388/2000, e che la questione de minimis non poteva essere affrontata in sede di controllo meramente cartolare. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché introduceva una questione nuova, tendeva a reintrodurre il tema de minimis espunto dalla CTR con statuizione non impugnata e censurava una ratio già coperta da giudicato interno; ha aggiunto che, comunque, il ricorso al controllo automatizzato era corretto e che la regola de minimis si applicava al credito d'imposta in questione in base alla disciplina nazionale e alla giurisprudenza richiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente. Ha rilevato che il motivo introduceva una nuova questione, non proposta nei precedenti gradi, e cercava di rimettere in discussione un profilo già deciso e non impugnato, coperto da giudicato interno. Ha inoltre osservato, in via ulteriormente confermativa, che il controllo automatizzato ex art. 36-bis era corretto e che la regola de minimis trovava applicazione al credito d'imposta per incremento occupazionale, secondo la disciplina richiamata e i precedenti indicati. La società è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    consente il controllo automatizzato della dichiarazione per correggere irregolarità emergenti dai dati dichiarati; nella fattispecie è stato ritenuto correttamente utilizzato per il recupero del credito indebitamente esposto in compensazione.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente in via analogica come norma sul controllo automatizzato; la Corte non ne fa applicazione autonoma ma considera infondata la censura.

  • art. 7, comma 10, L. n. 388/2000

    prevede l'applicazione della regola de minimis all'ulteriore credito d'imposta per assunzioni; la Corte richiama la disciplina per affermarne la perdurante rilevanza.

  • art. 63, comma 1, L. n. 289/2002

    nel rinnovare il regime degli incentivi alle assunzioni, ha mantenuto ferme le previsioni dell'art. 7 L. n. 388/2000, compresa la soggezione al de minimis.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte nei gradi di merito, pena l'inammissibilità del motivo.
  • La censura che presuppone il riesame di un punto deciso dal giudice di merito e non specificamente impugnato è preclusa dal giudicato interno.
  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis può essere legittimamente impiegato per recuperare crediti d'imposta indebitamente esposti in dichiarazione quando l'irregolarità emerge dai dati dichiarati.
  • La regola de minimis si applica al credito d'imposta per incremento occupazionale secondo la disciplina nazionale richiamata, che ha mantenuto ferma tale limitazione anche nel rinnovo del regime agevolativo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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