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Sentenza

Sentenza n. 1965/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano-sezione Lavoro n. 4212/2023 depositata in data 6 dicembre 2023.

Giustizia amministrativa202503117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 4212/2023, notificata al Ministero il 12 gennaio 2024 e munita di formula esecutiva. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per le annualità indicate nel titolo e aveva condannato il Ministero al pagamento delle relative somme. Il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, rendendo necessario il ricorso per ottemperanza depositato il 12 agosto 2025. Dopo l'instaurazione del giudizio, il Ministero ha accreditato le somme dovute. La ricorrente ha quindi dichiarato integralmente soddisfatta la propria pretesa, insistendo per la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'integrale esecuzione del giudicato da parte del Ministero intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale: l'amministrazione, pur avendo eseguito il titolo dopo l'avvio del giudizio, era rimasta inadempiente dopo la notificazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato e la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per il pagamento decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e, una volta decorso senza adempimento, l'inerzia dell'amministrazione giustifica l'iniziativa per l'ottemperanza e la condanna alle spese secondo soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la pretesa sostanziale risulta soddisfatta e il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • L'esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, l'inadempimento dell'amministrazione rileva quando il titolo giudiziale sia stato notificato, sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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