Sentenza n. 761/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma del capo della sentenza n. 13731/2025 del TAR LAZIO, sede di Roma, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: capo della sentenza del TAR Lazio che, pur accogliendo il ricorso per ottemperanza e disponendo l'esecuzione del giudicato, aveva compensato integralmente le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante aveva promosso giudizio di ottemperanza contro l'inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che imponeva la ricostruzione della carriera, l'inquadramento in una fascia stipendiale e il pagamento di somme arretrate. Il TAR aveva accolto il ricorso, assegnando al Ministero un termine per adempiere, prevedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicando una penalità di mora, ma aveva compensato le spese di lite ritenendo giustificata la compensazione dal carattere seriale del contenzioso, dal diffuso numero di ricorsi e da problematiche organizzative dell'amministrazione. L'appello era limitato al capo relativo alle spese ed è stato proposto per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo che il principio della soccombenza può essere derogato soltanto nei casi tassativi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, non ricorrenti nella fattispecie. È stata inoltre dedotta l'insufficienza, contraddittorietà e apparenza della motivazione, sostenendo che le difficoltà organizzative interne del Ministero non erano state specificamente dedotte dall'amministrazione e non potevano essere riversate sulla parte vittoriosa, costretta ad agire per ottenere l'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha ritenuto che le ragioni poste dal TAR a fondamento della compensazione non rientrassero nelle ipotesi tassative previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. La serialità del contenzioso e le problematiche organizzative interne dell'amministrazione, attinenti alla predisposizione dell'organizzazione necessaria per l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali, non costituiscono soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza. Tali disfunzioni ordinarie dell'amministrazione non possono essere poste a carico della parte che abbia dovuto ricorrere al giudice per superare l'inerzia amministrativa, soprattutto quando non siano state specificamente allegate dall'amministrazione. In applicazione del principio della soccombenza, il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del doppio grado, liquidate complessivamente in euro 3.000, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Il principio della soccombenza costituisce la regola generale per la regolazione delle spese di lite.
art. 92, comma 2, c.p.c.
«soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»
La deroga al principio della soccombenza e la compensazione delle spese sono ammesse soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione della condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
È stato richiamato quale base della richiesta di nomina del commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato richiamato quale base della penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite costituisce deroga al principio della soccombenza ed è consentita esclusivamente nei casi tassativi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ossia soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
- La serialità del contenzioso e la diffusione di controversie analoghe non integrano, di per sé, né la soccombenza reciproca né l'assoluta novità della questione e non giustificano la compensazione delle spese quando il ricorso sia stato accolto.
- Le disfunzioni o difficoltà organizzative interne dell'amministrazione, relative all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali, costituiscono aspetti ordinari dell'organizzazione amministrativa e non possono essere riversate sulla parte vittoriosa che sia stata costretta ad agire in giudizio per superare l'inerzia dell'amministrazione.
- La compensazione non può essere giustificata da circostanze organizzative non specificamente allegate dall'amministrazione quale causa dell'inerzia contestata; in mancanza di una delle ipotesi tassative di deroga, le spese devono essere poste a carico della parte soccombente.
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