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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26408/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva recepito l'accordo sulla pena raggiunto con il pubblico ministero per un furto aggravato in concorso, commesso in danno della persona offesa. Con un unico motivo ha dedotto l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, sostenendo che la dichiarazione di remissione fosse stata inviata dalla persona offesa al suo difensore tramite WhatsApp e che fosse stata poi trasmessa alla cancelleria del Tribunale. La Corte ha esaminato gli atti e ha rilevato che la documentazione agli atti non provava con certezza né che la remissione provenisse dalla persona offesa, né che fosse stata effettivamente ricevuta dal Tribunale. Ha inoltre osservato che, poiché la remissione sarebbe stata fatta all'estero, occorreva seguire la disciplina della presentazione della querela all'estero, con ricezione da parte dell'autorità consolare, e non risultava che ciò fosse avvenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla remissione di querela, perché la remissione deve essere fatta con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria, e, se formulata all'estero, deve seguire il canale dell'agente consolare. Nel caso concreto non vi era prova certa della provenienza della remissione dalla persona offesa né della sua effettiva ricezione da parte del Tribunale. Poiché il vizio dedotto non era comunque tra quelli deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, con condanna della ricorrente alle spese processuali e a euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di ricorso

  • art. 340, comma 1, c.p.p.

    con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità

    la remissione di querela richiede una dichiarazione formalmente ricevuta dall'autorità indicata dalla norma; una mera trasmissione informale non è sufficiente

  • art. 337, comma 1, c.p.p.

    in caso di querela presentata dall'estero, la disposizione è richiamata per simmetria a fondare la necessità che anche la remissione proveniente dall'estero segua il canale dell'agente consolare

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il vizio dedotto contro la sentenza di patteggiamento non rientra tra quelli deducibili con ricorso per cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi previsti, come applicato nel caso di specie

  • legge n. 103 del 2017

    richiamata come fonte introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • artt. 112 n. 4, 624 e 625, comma 1, n. 2 c.p.

    norme incriminatrici indicate nel capo di imputazione relativo al furto aggravato in concorso

Massime di principio

  • La remissione di querela, per produrre effetti estintivi del reato, deve risultare da una dichiarazione ricevuta nelle forme previste dall'art. 340 c.p.p.; non è sufficiente una comunicazione informale o una mera allegazione documentale priva di certezza sulla provenienza e sulla ricezione.
  • Se la remissione di querela proviene dall'estero, per simmetria con la disciplina della presentazione della querela, deve seguire un canale istituzionale idoneo a garantirne la ricezione da parte dell'autorità competente, non potendo essere affidata a strumenti informali di messaggistica.
  • In sede di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, sono deducibili soltanto i vizi consentiti dalla disciplina speciale; motivi estranei a tale perimetro sono dichiarabili inammissibili anche de plano.
  • Quando dagli atti non emerge con certezza la provenienza della remissione di querela né la sua effettiva ricezione da parte dell'autorità procedente, il motivo volto a far valere l'estinzione del reato è manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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