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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34249/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia per il pagamento di fatture rimaste insolute. Il destinatario dell’ingiunzione proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Roma, ma l’opposta eccepiva la tardività/notifica irrituale dell’atto di opposizione. Il Giudice di pace accoglieva tale eccezione, ritenendo nulla la notifica dell’opposizione perché eseguita presso la cancelleria e non presso il difensore della parte opposta, che aveva indicato un indirizzo PEC nel ricorso monitorio; da ciò faceva discendere la tardività dell’opposizione e la sua inammissibilità. L’opponente proponeva appello, dichiarato inammissibile dal Tribunale ex art. 348 ter c.p.c., quindi ricorreva per cassazione con tre motivi contro l’ordinanza di inammissibilità e cinque motivi contro la sentenza di primo grado. Nel ricorso per cassazione il quarto motivo, rivolto avverso la sentenza, censurava la statuizione del Giudice di pace sostenendo che la notifica dell’opposizione presso la cancelleria fosse valida, poiché la parte opposta non aveva eletto domicilio nel comune dell’ufficio giudiziario e l’indicazione della PEC riguardava solo le comunicazioni di cancelleria; inoltre, all’epoca dei fatti non esisteva ancora un obbligo generalizzato di notifica via PEC nel procedimento davanti al Giudice di pace.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il quarto motivo del ricorso, reputando erronea la decisione del Giudice di pace che aveva dichiarato nulla la notifica dell’opposizione e, conseguentemente, tardiva e inammissibile l’opposizione stessa. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, non vi era un obbligo di notificare via PEC e che l’indirizzo PEC indicato dalla controparte valeva per le sole comunicazioni di cancelleria, non per le notifiche; pertanto la notifica presso la cancelleria non poteva essere considerata nulla nel caso concreto, con conseguente tempestività dell’opposizione. La Corte ha accolto il quarto motivo, dichiarando assorbite le ulteriori censure, ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 348 ter c.p.c.

    richiamato solo per l’inammissibilità dell’appello dichiarata dal Tribunale; la Corte non si sofferma sul relativo regime perché decide la causa sulla ragione liquida relativa alla notifica dell’opposizione.

  • art. 155, quarto comma, c.p.c.

    richiamato dal giudice di pace in relazione al computo del termine finale, con riferimento alla sospensione/ proroga quando il dies ad quem cade in giorno festivo.

  • art. 149-bis c.p.c.

    la Corte rileva che, nel regime applicabile al caso, la notificazione via PEC era una facoltà e non un obbligo, salvo divieti espressi di legge.

  • art. 165 c.p.c.

    richiamato nella motivazione di merito per la disciplina del domicilio eletto; la Corte osserva che, in difetto di elezione di domicilio nel comune dell’ufficio giudiziario, la notifica in cancelleria seguiva la disciplina allora vigente.

  • art. 374, secondo comma, c.p.c.

    menzionato solo per dire che la questione di rinvio pregiudiziale diveniva superflua in ragione della decisione sulla ragione liquida.

Massime di principio

  • Quando la legge processuale consente la notificazione via PEC ma non la impone, la parte non può essere sanzionata con la nullità della notificazione per il solo fatto di non aver utilizzato tale strumento, se non ricorrono specifiche prescrizioni normative o condizioni di fatto diverse.
  • L’indicazione di un indirizzo PEC nel ricorso o in altro atto, se riferita alle sole comunicazioni di cancelleria, non equivale di per sé a elezione di domicilio digitale per le notifiche processuali.
  • Ai fini della tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, se la notificazione dell’atto è stata eseguita con modalità consentita dalla disciplina applicabile ratione temporis, non può dichiararsi tardiva l’opposizione sulla base di una pretesa nullità della notifica inesistente.
  • Quando una questione preliminare risulta decisiva, la Corte può definire il ricorso sulla base della ragione più liquida, assorbendo gli ulteriori motivi senza esaminarli nel merito.
  • L’erronea qualificazione della notificazione come nulla comporta l’erronea dichiarazione di tardività o inammissibilità dell’opposizione, con conseguente cassazione della decisione e rinvio al giudice di merito per il riesame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

Testo integrale

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