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Parere

Parere n. 207/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K10/0655825 dell’8 settembre 2021, notificato il 1° marzo 2022, di rigetto della domanda di cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto K10/0655825 dell’8 settembre 2021, notificato il 1° marzo 2022, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, sostenendo di possedere il requisito della residenza legale decennale. Il Ministero aveva rilevato che l’interessato era stato cancellato per irreperibilità dalle liste anagrafiche comunali il 4 ottobre 2013 e successivamente reiscritto per ricomparsa il 14 luglio 2015. Nel ricorso, notificato secondo quanto indicato dal timbro ministeriale il 5 luglio 2022, il ricorrente ha sostenuto che la residenza fosse comunque continuativa e che, nel periodo contestato, egli lavorasse regolarmente in Italia. La questione preliminare rilevata dalla Sezione riguarda tuttavia la tempestività del ricorso straordinario: il provvedimento risulta comunicato il 1° marzo 2022, mentre il ricorso sembrerebbe essere stato proposto soltanto il 5 luglio 2022.

Il parere

La Sezione non ha espresso il parere sul merito del ricorso, ritenendo necessario accertare preliminarmente l’effettiva data di proposizione del ricorso straordinario e, quindi, la sua tempestività rispetto alla comunicazione del diniego. Ha disposto che il Ministero dell’interno trasmetta entro sessanta giorni una relazione istruttoria integrativa documentata, previamente comunicata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. Una copia del parere è stata trasmessa anche al ricorrente. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.

Osservazioni

Tempestività del ricorso straordinario

La Sezione ha rilevato la necessità di verificare l’effettiva data di proposizione del ricorso. Dagli atti risulta che il diniego è stato comunicato il 1° marzo 2022, mentre il ricorso appare notificato il 5 luglio 2022, con timbro del Ministero dell’interno; tale circostanza potrebbe incidere sulla tempestività dell’impugnazione.

Incombente istruttorio a carico del Ministero dell’interno

Il Ministero riferente deve trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria integrativa e documentata, chiarendo l’effettiva data di proposizione del ricorso.

Contraddittorio del ricorrente sull’integrazione istruttoria

La relazione integrativa deve essere previamente inviata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    È la disposizione sulla cui base il ricorrente ha presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana; il requisito controverso è quello della residenza legale decennale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero ha utilizzato il preavviso di rigetto per comunicare all’interessato gli elementi ostativi all’accoglimento della domanda di cittadinanza e consentirgli di presentare osservazioni.

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oggetto dell’affare consultivo; il parere è stato sospeso per una verifica preliminare sulla tempestività.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando dagli atti emergono elementi non univoci sulla data di proposizione dell’impugnazione rispetto alla data di comunicazione dell’atto, il Consiglio di Stato può sospendere l’espressione del parere e disporre un’integrazione istruttoria specificamente diretta ad accertare la tempestività.
  • L’integrazione istruttoria disposta nel procedimento relativo a un ricorso straordinario deve essere sottoposta al contraddittorio del ricorrente, mediante previa comunicazione della relazione e assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per osservazioni e controdeduzioni.
  • In caso di ingiustificato mancato adempimento dell’incombente istruttorio disposto, il ricorso straordinario può essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
  • La verifica della tempestività dell’impugnazione costituisce una questione preliminare rispetto all’esame dei motivi di merito e può giustificare il rinvio della trattazione a una successiva adunanza.

Verifica della tempestività di un ricorso straordinario in materia di cittadinanza

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell’interno avverso il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Il parere non definisce il merito della controversia, poiché la Sezione ha ritenuto necessario accertare preliminarmente la tempestività del ricorso.

Premesse e vicenda amministrativa

L’interessato aveva presentato la domanda di cittadinanza il 17 settembre 2016. Nel corso dell’istruttoria il Ministero aveva rilevato una discontinuità nella residenza anagrafica: cancellazione per irreperibilità il 4 ottobre 2013 e successiva reiscrizione per ricomparsa il 14 luglio 2015.

Con preavviso di diniego del 6 novembre 2020, adottato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il Ministero aveva comunicato gli elementi ostativi. Il ricorrente aveva presentato controdeduzioni, sostenendo la continuità della residenza legale decennale e precisando di avere lavorato regolarmente in Italia nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2013 e il 14 luglio 2015.

Il Ministero ha poi adottato il decreto K10/0655825 dell’8 settembre 2021, di rigetto della domanda, indicato nel ricorso come comunicato il 1° marzo 2022.

Ricorso straordinario e questione preliminare

Il ricorso straordinario è stato proposto senza una specifica rubricazione dei motivi. Il ricorrente ha contestato la mancata considerazione della continuità della residenza, richiamando sia la propria iscrizione presso un determinato indirizzo sia lo svolgimento di attività lavorativa in Italia durante il periodo oggetto di rilievo ministeriale.

La Sezione ha tuttavia rilevato che la questione preliminare non riguarda ancora il merito del requisito di residenza, ma la tempestività dell’impugnazione. Il provvedimento risulta comunicato il 1° marzo 2022, mentre il ricorso appare notificato il 5 luglio 2022, data risultante dal timbro del Ministero dell’interno apposto sulla prima pagina del gravame. Gli atti disponibili non consentono quindi di stabilire con certezza la data effettiva di proposizione.

Integrazione istruttoria e contraddittorio

Per chiarire la data di proposizione del ricorso, la Sezione ha disposto che il Ministero dell’interno trasmetta entro sessanta giorni una relazione istruttoria integrativa e documentata.

La relazione deve essere previamente inviata al ricorrente, al quale deve essere concesso un termine non inferiore a venti giorni per presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni. La Sezione ha inoltre disposto la trasmissione di una copia del parere direttamente al ricorrente, così da garantire la completezza dell’istruttoria e il contraddittorio.

Sospensione e rinvio

In attesa degli adempimenti istruttori, la Sezione ha sospeso l’adozione del parere richiesto e ha rinviato la trattazione dell’affare a una successiva adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026. Qualora il Ministero non adempia ingiustificatamente all’incombente, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Il procedimento non è quindi concluso: non è stato ancora stabilito se il ricorso sia tempestivo né sono stati esaminati nel merito i rilievi relativi alla continuità della residenza legale decennale e alla domanda di cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualeTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàIncompetenza

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