Sentenza n. 6/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per la declaratoria di illegittimità del diniego serbato sulla istanza di accesso agli atti del -OMISSIS- volta a prendere visione dei seguenti documenti: “Le copie di tutti i versamenti effettuati delle ritenute d’acconto codice 1040 certificate dai sostituti d’imposta indicati elencati ed identificati (all’allegato 1 n. 197 pagine) e versate all’erario con versamenti spontanei, con versamenti eseguiti a seguito di recupero con avviso bonario e/o cartelle di pagamento facendo, versamenti eseguiti a seguito di adesione alla rottamazione delle cartelle, definizione liti pendenti, e/o a seguito di pignoramenti. La copia dei versamenti richiesti è limitata alle ritenute operate e certificate con le certificazioni di ritenuta d’acconto rilasciate dagli stessi sostituti a-OMISSIS-per l’anno d’imposta -OMISSIS- (all.1 dell’istanza; all. 5.1 di questo atto)” e per l’accertamento del diritto del ricorrente di estrarre copia della suddetta documentazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa ai versamenti delle ritenute d’acconto operate e certificate da specifici sostituti d’imposta per un determinato anno d’imposta
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, per esigenze difensive ai sensi degli artt. 22, 24 e 25 l. n. 241/1990, copia dei documenti relativi ai versamenti all’erario delle ritenute d’acconto codice 1040 certificate da sostituti d’imposta individuati in un elenco, comprese le diverse modalità di pagamento e limitatamente alle ritenute operate e certificate per l’anno d’imposta indicato. L’Agenzia delle Entrate ha negato l’accesso sostenendo che la richiesta avrebbe comportato la formazione o elaborazione di nuovi documenti, non essendo l’amministrazione tenuta a certificare o aggregare dati non già rappresentati in documenti preesistenti. In giudizio l’amministrazione ha inoltre dedotto l’ampiezza e l’indeterminatezza della richiesta. Il ricorrente ha evidenziato il collegamento della documentazione con un avviso di accertamento emesso dalla stessa Agenzia, fondato anche sull’inattendibilità o anomalia delle ritenute d’acconto, e con una comunicazione di notizia di reato concernente anche il mancato versamento delle ritenute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto dimostrato un interesse difensivo immediato, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato in modo diretto e univoco ai documenti richiesti. La documentazione era strumentale alla difesa rispetto all’avviso di accertamento e alla comunicazione di notizia di reato. La richiesta è stata giudicata sufficientemente specifica perché delimitava i sostituti d’imposta mediante un elenco, le modalità di versamento e le ritenute certificate relative allo specifico anno d’imposta. Il giudice ha distinto l’inesistenza dei documenti dalla loro eventuale mancata aggregazione: l’accesso non può imporre la formazione di documenti inesistenti, ma l’amministrazione deve dichiarare in modo chiaro, univoco e dettagliato quali documenti non esistono o non sono nella sua disponibilità, indicando le ragioni concrete. Poiché l’Agenzia non aveva reso una dichiarazione inequivoca di inesistenza o non possesso, è stata condannata a ostendere la documentazione entro trenta giorni, salva una specifica dichiarazione del responsabile dirigente dell’ufficio relativa all’inesistenza o al non possesso, con indicazione delle ragioni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
L’interesse all’accesso deve essere immediato, concreto e attuale e riferito a una situazione giuridicamente tutelata, direttamente collegata ai documenti richiesti.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
L’accesso difensivo richiede la dimostrazione del nesso di strumentalità necessaria tra i documenti e la situazione giuridica finale da tutelare; non è sufficiente un generico richiamo a esigenze probatorie.
art. 25 l. 241/1990
Costituisce la base normativa del procedimento di esercizio e tutela del diritto di accesso azionato dal ricorrente.
art. 116 c.p.a.
È il rito utilizzato per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’accesso difensivo è ammissibile quando il richiedente dimostra, mediante un giudizio prognostico ex ante, un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e una situazione giuridica finale concretamente e obiettivamente controversa, riferibile direttamente al richiedente e tutelabile in giudizio.
- Nel giudizio sull’accesso difensivo, l’amministrazione e il giudice non devono valutare preventivamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività della documentazione nell’eventuale giudizio principale; tale valutazione spetta al giudice competente sulla controversia finale, salvo il caso di radicale e assoluta mancanza di collegamento o di accesso pretestuoso.
- Una richiesta di accesso difensivo è sufficientemente specifica quando individua i documenti attraverso criteri oggettivi relativi ai soggetti interessati, alla tipologia degli atti, alle modalità di formazione o versamento e al periodo temporale, anche se la documentazione comprende una pluralità di atti.
- Il diritto di accesso riguarda documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione e non può imporre la formazione di nuovi documenti o l’elaborazione di dati. Tuttavia, l’amministrazione che neghi l’ostensione per inesistenza o non possesso deve rendere una dichiarazione chiara, univoca e dettagliata, proveniente dal responsabile competente, indicando le ragioni concrete dell’impossibilità di esibire gli atti; non sono sufficienti motivazioni alternative, generiche o formulate per la prima volta in giudizio.
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