Ordinanza n. 1006/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento -del PEI AS 25/26 redatto in data 09.10.2025 con verbale GLO, nonché di tutti gli atti conseguenti e prodromici; - Nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI relativo all'anno scolastico 2025/2026, redatto con verbale GLO, e atti conseguenti e prodromici; richiesta di assegnazione di insegnante di sostegno con rapporto uno a uno per l'intero orario scolastico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio principale aveva ad oggetto l'impugnazione del PEI redatto dal GLO e la richiesta di riconoscimento del diritto del minore a essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per tutta la durata dell'orario scolastico. Con sentenza semplificata n. 8409 del 23 dicembre 2025 il ricorso era stato accolto e, in caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione, era stato nominato commissario ad acta il direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale ha contestato la propria competenza a svolgere l'incarico, sostenendo che il ruolo spettasse all'USR Campania, e ha rinunciato all'incarico chiedendo la nomina di un diverso commissario ad acta. Nel frattempo, una nota ministeriale ha attestato l'avvenuto adempimento alla sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente volta a contestare la nomina del commissario ad acta e a ottenere la designazione di un diverso commissario. Il Collegio ha rilevato che l'amministrazione aveva attestato l'avvenuto adempimento alla sentenza e, pertanto, non sussistevano le condizioni per l'attivazione del commissario ad acta nel giudizio. Ha inoltre richiamato integralmente, quale precedente, la motivazione dell'ordinanza n. 690 del 2 febbraio 2026 e delle ulteriori ordinanze di identico contenuto, con cui la medesima Sezione aveva già dichiarato inammissibile un'istanza analoga e l'aveva comunque confutata nel merito alla luce della disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza. La decisione riguarda l'istanza incidentale e non rimette in discussione l'accoglimento del ricorso principale disposto con la precedente sentenza. Non sono indicate statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
La sentenza aveva previsto la nomina del commissario ad acta per il caso di mancata ottemperanza, quale misura destinata all'esecuzione della decisione; nel caso concreto, l'avvenuto adempimento escludeva l'attivazione dell'incarico.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nell'ordinanza per giustificare l'oscuramento dei dati personali.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Base normativa nazionale richiamata per l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- La nomina di un commissario ad acta disposta in sentenza per l'ipotesi di mancata ottemperanza non può essere attivata quando l'amministrazione abbia dato esecuzione alla decisione e sia quindi venuta meno la relativa condizione presupposta.
- L'istanza dell'amministrazione diretta a contestare la nomina del commissario ad acta e a chiedere la designazione di un soggetto diverso è inammissibile quando non sussistano più le condizioni concrete per l'attivazione del commissario.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo opera nell'ambito dei poteri attribuiti dalla decisione giudiziale; le questioni relative alla sua individuazione e ai rapporti con l'amministrazione devono essere esaminate secondo la disciplina dell'esecuzione della sentenza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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