Ordinanza n. 554/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza resa tra le parti dal Tar Lazio, sez. III, 19 dicembre 2025, n. 7261;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento regionale negativo di compatibilità ambientale n. G14151 del 29 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in appello cautelare l'ordinanza del TAR Lazio di rigetto della domanda cautelare proposta contro il provvedimento regionale negativo di compatibilità ambientale relativo al proprio progetto. Quanto al fumus boni iuris, l'appellante ha sintetizzato gli argomenti dei motivi dedotti in primo grado. Quanto al periculum in mora, ha sostenuto che il tempo necessario per la decisione di merito avrebbe potuto compromettere l'interesse alla realizzazione dell'iniziativa, per la progressiva saturazione delle risorse territoriali e della capacità di connessione in un'area interessata da numerosi progetti concorrenti di fonti energetiche rinnovabili.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto insussistente, allo stato, il fumus boni iuris necessario per concedere la sospensione, rilevando le notevoli divergenze tra le parti sull'effettivo svolgimento del procedimento amministrativo, sulla completezza della documentazione progettuale prodotta e sulla ponderazione degli interessi contrapposti. Ha inoltre escluso la sussistenza di un periculum sufficiente: l'eventuale sospensione del diniego di VIA non avrebbe impedito la realizzazione del progetto concorrente della società privata né degli altri potenziali impianti; inoltre, la natura pretensiva dell'interesse azionato riduceva, nelle more del giudizio di merito, la consistenza del pregiudizio prospettato. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; sulla base di tale disposizione il Consiglio di Stato ha deciso l'impugnazione dell'ordinanza del TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, quando dagli atti emergono rilevanti divergenze tra le parti sullo svolgimento del procedimento, sulla completezza della documentazione progettuale e sulla ponderazione degli interessi, il fumus boni iuris può essere ritenuto non sussistente allo stato degli atti, senza anticipare la decisione di merito.
- In materia di valutazione di impatto ambientale, la sospensione cautelare di un provvedimento negativo non può essere accordata sulla sola prospettazione della possibile saturazione futura delle risorse territoriali o della capacità di connessione, se la misura richiesta non impedirebbe comunque la realizzazione di progetti concorrenti o di altri potenziali impianti.
- Quando è azionato un interesse pretensivo alla prosecuzione o alla conclusione favorevole di un procedimento amministrativo, il pregiudizio cautelare deve essere specificamente dimostrato; la natura pretensiva dell'interesse può ridimensionare, nelle more della decisione di merito, la gravità del danno allegato.
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