Cassazione Penale, Sentenza n. 33594/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: 1) mancata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto al delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990; 2) carenza delle esigenze cautelari, atteso che le condotte contestate sarebbero state di breve durata (dal 23 luglio al 4 agosto 2021) e l'imputato risulterebbe incensurato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato nella parte relativa ai gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha ritenuto che dalle conversazioni intercettate emergano contatti significativi dell'imputato con esponenti di rilievo del gruppo criminale e un ruolo stabile di custode della droga, elementi compatibili con la partecipazione all'associazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, anche se il periodo di osservazione è breve. Tuttavia, il ricorso è stato accolto limitatamente alle esigenze cautelari: il giudice ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale della libertà sul punto, considerando rilevante che le condotte risalgono a circa tre anni prima e che non emergono elementi che attestino la persistenza dell'attualità del pericolo. Pertanto l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e la Corte ha rinviato al Tribunale di Catania per nuovo giudizio su tale profilo; il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Articolo richiamato in quanto disciplina i delitti relativi alle sostanze stupefacenti, costituendo la base per le fattispecie-fine contestate.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Definisce l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte ha interpretato che, a differenza dell'art. 416-bis, tale associazione è qualificata dai reati-fine e per la sua riconoscibilità non è necessario dimostrare tutti i tratti strutturali tipici delle associazioni mafiose.
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza come termine di paragone: l'art. 416-bis richiede specifici requisiti strutturali e connotazioni associative non richiesti per l'art. 74 d.P.R. 309/1990.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norma cui la Corte si riferisce per la rilevanza del tempo trascorso rispetto all'applicazione delle misure cautelari; la presunzione di persistenza del pericolo può essere superata se il fatto è risalente e non vi sono elementi che ne attestino l'attualità.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale che stabilisce la competenza per il nuovo giudizio in materia cautelare: la Corte ha rinviato al Tribunale di Catania secondo tale disposizione.
art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Richiamato nel dispositivo relativamente agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Cass. Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 (Sermone)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la brevità temporale dell'osservazione delle condotte non esclude di per sé la riconoscibilità dell'associazione, purché emerga un sistema collaudato al quale gli agenti si riferivano.
Massime di principio
- La partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio (art. 74 d.P.R. 309/1990) può essere configurata anche quando il periodo di osservazione delle condotte è breve, se le evidenze (intercettazioni, ruoli emergenti, modalità operative) mostrano un sistema organizzato e un ruolo stabile all'interno di esso.
- Per le esigenze cautelari, quando le condotte contestate sono remote nel tempo, la semplice gravità dei fatti e il ruolo svolto non sono automaticamente idonei a giustificare la custodia: occorrono elementi specifici che dimostrino l'attualità del pericolo (rischio di reiterazione, inquinamento delle prove, fuga).
- Il decorso di tempo rilevante tra i fatti e l'applicazione della misura produce una presunzione che può essere superata solo con elementi concreti e attuali che attestino la persistenza della pericolosità.
- In impugnazioni cautelari il difensore può efficacemente contestare la misura puntando su assenza di precedenti, limitatezza temporale dell'inferenza all'associazione e mancanza di elementi successivi che attestino continuità di partecipazione.
- Per l'accusa, per sostenere la necessità di misure cautelari relative a fatti passati è utile acquisire elementi che attestino contatti continuativi, comportamenti recenti o azioni che rendano concreto il pericolo attuale.
- Quando la Corte di legittimità riconosce indizi sufficienti ma dubita sulle esigenze cautelari, è frequente il rinvio al giudice di merito per nuova valutazione specifica sul punto.
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